MESSINA. Superato lo scoglio (che scoglio non è) del bilancio di previsione, votato ieri dall’aula, stamattina arriverà in consiglio comunale la mozione proposta dal consigliere Nello Pergolizzi, oggi al misto ma fino alla fine della settimana scorsa in LiberaMe, con la quale chiede di “condividere nel merito le ragioni, più volte manifestate dal Sindaco in ragione alle gravi inadempienze da parte dell’A.S.P. di Messina“, invitando lo stesso De Luca a “ritirare le dimissioni e continuare il lavoro già intrapreso per l’attuazione del suo programma  elettorale”.

La mozione è un atto non vincolante, in cui il proponente sottopone all’aula un tema sul quale propone sia presa una posizione, senza alcun effetto pratico, ma di valore politico di censura o apprezzamento. Una specie di “fiducia” verbale, che potrebbe consegnare a Cateno De Luca un’aula che ne guarda con favore il percorso amministrativo oppure, al contrario, se ne distacca: molti dei consiglieri che ieri hanno votato il bilancio pur non condividendone l’impostazione o il percorso, per esempio, oggi potrebbero votare contro la mozione di Pergolizzi. De Luca prende atto, e tutto finisce lì.

Ma all’atto pratico? Gli scenari sono questi: Cateno De Luca ottiene, come ha dichiarato di volere, 17 voti su 32 (che sulla carta non ha), “straccia” in extremis le dimissioni (e non sarebbe la prima volta) e rimane alla guida della città per la seconda metà della sua sindacatura, salvo altre dimissioni.

Oppure Cateno De Luca tiene fede alla sua promessa, e un minuto dopo le 23.59 di mercoledi 3 febbraio non sarà più sindaco, Messina verrà commissariata nel giro di una settimana, e si andrà a votare alla prima tornata elettorale disponibile, probabilmente tra maggio e giugno (anche se nel 2020, per via della pandemia, molte date sono slittate). Fino ad allora, a fare le funzioni della giunta sarà un commissario nominato dall’assessore regionale agli Enti locali.

E le funzioni del consiglio? In caso di immissione di De Luca, il consiglio comunale decade, come prescrive il Testo unico degli enti locali, o rimane, come dice una legge regionale del 2018? Le continuerà a svolgere il consiglio, anche se non è una conseguenza così immediata. Perchè? Secondo l’articolo 53 del testo unico degli enti locali, che recita “Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario”.

Esiste però una legge regionale del 2018 che dice il contrario, e cioè che in caso di decadenza del sindaco (quindi anche per dimissioni), il consiglio comunale resta in carica.

Per gerarchia delle fonti, il Tuel sarebbe sovraordinato a una legge regionale, ma in questo caso la legge discende dalla possibilità per le regioni a statuto speciale di legiferare in maniera difforme dal Tuel, come quanto previsto dal Tuel stesso nel comma 2 dell’articolo 1…).

 

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