MESSINA. “Effetto perturbante della illegittima ammissione alle elezioni”, “effetto integralmente invalidante”, “influenza invalidante del vizio emerso sulle operazioni elettorali”, “conseguente annullamento in toto del complesso delle operazioni elettorali contestate”: Sono solo alcune delle dozzine di frasi trancianti con le quali due cittadini, Michele Laghezza e Giuseppe Currò, patrocinati dagli avvocati Giuseppe Losi e Roberto Materia, chiedono l’annullamento delle amministrative del 24 e 25 maggio scorso che hanno visto il trionfo di Federico Basile e Sud chiama Nord: che i due ricorrenti attribuiscono alla presentazione di 15 liste senza che ne siano mai state raccolte le firme.

Il ricorso parte proprio dall’ammissione alle consultazioni delle quindici liste riconducibili a Sud chiama Nord, “svolte in modo illegittimo, in quanto alla competizione hanno preso parte numerose liste che, invece (…) avrebbero dovuto esserne escluse”. Secondo i ricorrenti, quello delle amministrative di fine maggio è un “caso più unico che raro, in cui, malamente interpretandosi le stesse norme (o, per come è parso di capire, trascurandole del tutto), è stato consentito ad un gruppo politico di partecipare alla competizione elettorale con ben 15 liste, tutte distinte con il suo contrassegno tradizionale, affiancato ad altri simboli, e, in ragione di ciò, tutte illegittimamente esentate dalle sottoscrizioni di regola richieste per la presentazione delle liste. La singolarità del caso, sembra utile evidenziarlo sin d’ora, non è data tanto dalla presentazione di 15 liste a sostegno della stessa candidatura a sindaco (circostanza questa astrattamente possibile, fermo restando il rispetto delle formalità sostanziali di legge), quanto piuttosto dal fatto che le stesse liste siano state ammesse alla competizione elettorale nonostante le relative dichiarazioni di presentazione difettassero del corredo di sottoscrizioni che le legge, di regola, all’uopo, prescrive ed impone ai partecipanti”.

“La funzione della sottoscrizione – si legge nel ricorso – è da individuarsi nella esigenza, di carattere pubblico, di dimostrare che la lista dei candidati abbia un radicamento nel territorio e nella comunità interessata dal voto, ovvero un concreto sostegno popolare prima ancora del voto; essa, inoltre – come suggerito dalla comune esperienza – vale ad evitare la presentazione di liste c.d. civetta o fittizie, cioè costituite con il solo scopo di turbare la competizione elettorale”. Da questo, secondo i ricorrenti, ne deriva il fatto che “l’inosservanza della stessa regola comporta, in ragione dell’intimo legame esistente tra lista o liste e candidatura a sindaco, la eliminazione (non ammissione) di entrambe dalla medesima competizione elettorale”.

Cosa che non è accaduta. Questo, secondo il ricordo, ha determinato la schiacciante vittoria di Federico Basile. “La violazione delle regole di partecipazione – recita l’atto –  ha comportato anche una alterazione della partita, con grave vulnus per la par condicio. Infatti, delle 26 liste partecipanti, le 15 presentate senza sottoscrizioni, collegate al candidato sindaco poi risultato eletto, e composte, nel complesso da circa 480 aspiranti consiglieri comunali, hanno avuto gioco facile nel monopolizzare la campagna elettorale e ad incidere sul convincimento dei disorientati elettori. Insomma, come si suol dire, non c’è stata partita”., commentano i ricorrenti, aggiungendo che “una tempestiva ricusazione delle liste indebitamente ammesse avrebbe certamente inciso non solo sulla distribuzione dei seggi consiliari, ma anche sull’individuazione della lista e del candidato sindaco vincitori dell’elezione. Se non ché, ora, ex post, v’è l’impossibilità di sapere a quali diverse forze politiche sarebbero potuti andare i voti riportati dalle stesse liste“. Ne deriva che, sostengono i ricorrenti, “può agevolmente affermarsi che, in ogni caso, l’incidenza sull’esito elettorale della partecipazione al voto delle predette 15 liste è stata tale da alterare in misura rilevante la posizione conseguita dalle altre forze politiche, e ribaltare, in definitiva, il risultato della consultazione“.

In ballo, nel ricorso, c’è anche la spiegazione che Sud chiama Nord ha utilizzato per poter presentare le liste senza firme, e cioè che l’ordinamento giuridico siciliano, che permette a un partito rappresentato all’Ars da un gruppo parlamentare (quindi Sud chiama Nord) di essere esentato dalla presentazione delle firme per le liste elettorali. No, spiegano i ricorrenti: “La deroga comporta che la stessa dichiarazione, anziché dal numero di elettori come sopra previsto dalla legge, è sottoscritta dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate”. Se il caso è questo, però, “la deroga alla regola anzidetta si risolve nella semplice esenzione dalla raccolta delle firme; per tutto il resto, invece, la presentazione delle liste e la loro ammissione alla competizione elettorale non differisce in modo alcuno, né lo potrebbe pena la violazione del principio della par condicio”. E quindi, considerando che “ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista”, il rappresentante regionale del partito o del gruppо politico o la persona dallo stesso delegata può sottoscrivere, così come ciascun elettore, solo una dichiarazione di presentazione di lista, peraltro, distinta con il contrassegno tradizionale e/o anche affiancato ad altri simboli. “Ammettere il contrario significherebbe stravolgere il sistema democratico elettivo sino ad oggi conosciuto e attuato negli enti locali”, si legge. E invece, si sostiene nel ricorso, “il rappresentante del gruppo politico denominato “Sud chiama Nord”, in atto costituito presso l’Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare, utilizzando per 15 volte il contrassegno dello stesso gruppo, affiancato di volta in volta ad altri simboli, ha sottoscritto, direttamente o a mezzo di delegato, presentandole per partecipare alle operazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale di Messina, 15 liste”: che quindi non sarebbero dovute essere ammesse alla competizione.

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