MESSINA. Sono state depositate le motivazioni della sentenza d’appello che ha assolto Giuseppe Buzzanca, ex sindaco di Messina e Mario Briguglio, ex sindaco di Scaletta Zanclea nel processo di secondo grado per l’alluvione di Giampilieri dell’1 ottobre 2009.

La corte d’appello ha cancellato la condanna a 6 anni del primo grado per omicidio colposo plurimo ed ha assolto i due ex sindaci con la formula “perché il fatto non sussiste”.  L’alluvione di Giampilieri fu una tragedia senza precedenti che ha provocato 37 vittime , alcune non furono mai ritrovate, e decine di feriti tra gli abitanti di Giampilieri Superiore, Altolia, Molino, Briga superiore, e Scaletta Zanclea. L’acqua, il fango ed i detriti misero in ginocchio il territorio devastando case, strade ed attività commerciali. L’inchiesta sfociò in un processo che si concluse in primo grado con la condanna soltanto dei due ex sindaci di Messina e Scaletta Zanclea e 13 assoluzioni. Nel processo d’appello, che si è chiuso a luglio del 2017, sono stati rigettati i ricorsi di difesa e parte civile ed anche per Buzzanca e Briguglio è arrivata l’assoluzione. Adesso i giudici hanno depositato le motivazioni di quella sentenza.

I giudici esaminano il sistema delle allerte che allora era vigente:“Nel 2009 – spiegano – sebbene fosse conosciuto il pericolo derivante dai fenomeni temporaleschi e fossero previste specifiche raccomandazioni per la predisposizione dei piani di Protezione Civile che al fine di elaborare i piani di emergenza per le zona a rischio idrogeologico, il sistema delle allerta non coordinava la previsione dell’allerta del rischio idrogeologico derivante dal fenomeno temporalesco (che mancava del tutto ) con la previsione del rischio derivante da “precipitazioni diffuse e persistenti” sul quale si concentravano gli avvisi. La circolare del 2016 ora prevede , innanzitutto, il seguente sistema di comunicazione, collegata ad una scala cromatica che definisce la gravità del fenomeno: al livello di criticità ordinario corrisponde l’allerta gialla, al livello di criticità moderata l’allerta arancione al livello di criticità elevata l’allerta rossa. Nel 2009 invece questo sistema non c’era.

Non pare possa addebitarsi ai sindaci – scrivono i giudici – di non aver dato attuazione per l’emergenza ai piani di Protezione civile in vigore nei due Comuni, che, in realtà, nulla prevedevano per simili fenomeni e che, comunque, si palesavano come del tutto generici rispetto alla pianificazione delle attività operative conseguenti ad ognuna delle fasi di allerta previste”. La Corte d’appello affronta anche la questione se ai sindaci fosse stato segnalato per tempo che la piovosità nelle zone colpite dall’alluvione avesse raggiunto livelli preoccupanti. “I sindaci- secondo i giudici – apprendevano troppo tardi dei fatti che stavano accadendo”.

“Gli accertamenti – scrivono i giudici nelle motivazioni  – sugli orari in cui i Sindaci venivano avvertiti circa quanto stava accadendo nelle zone del territorio colpite dal disastro, escludono che essi potessero intervenire, ordinando l’allertamento e l’evacuazione della popolazione.  Essi, a quanto pare, apprendevano dei fatti che stavano accadendo quando erano già in corso le colate detritiche o, addirittura, quando la tragedia si era già consumata”. Da qui la sentenza di assoluzione per i due ex sindaci, con la formula perché il fatto non sussiste”.

Intanto gli avvocati dei familiari delle vittime, parte civile nel processo ai quali sono state revocate anche le statuizioni civili, hanno già annunciato che ricorreranno in Corte di Cassazione.

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