MESSINA. Quanti sono i percorsi dedicati e servizi necessari per le persone con disabilità motoria (anche temporanea) che vogliono andare a mare? O, in altre parole, quante sono le “spiagge accessibili” in Sicilia? Molte: si contano ben 104 strutture balneari accessibili (44 pubbliche),  distribuite in maniera pressoché uniforme su tutta l’isola. A Messina, però, sono pochissime: una in città, una a San Saba, le altre in provincia.

È quanto emerge da uno studio dell’associazione Sicilia Turismo per Tutti, che ha censito tutte le strutture attrezzate per rendere più facile la vita dei bagnanti disabili, e Giovanbattista Vitrano di Open Data Sicilia, che le ha mappate.

 

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Per ogni spiaggia o lido vengono riportate le informazioni principali, Comune, Provincia, indirizzo e contatti (laddove indicati). Nel popup informativo di tutti geo markers sono presenti i link rapidi  per ottenere le indicazioni stradali/percorso con Google Masp o OpenStreetMap, comodi per essere utilizzati anche in mobile.

Che caratteristiche deve avere una spiaggia per essere considerata “accessibile”?  «Devono essere dotate non solo dei necessari servizi per le persone con disabilità motoria (scivoli all’ingresso, servizi igienici dedicati, ecc.), ma possedere anche una serie di altri strumenti che possono renderle davvero alla portata di tutti», spiega Bernadette Lo Bianco, presidente dell’Associazione “Sicilia Turismo per Tutti”

«Si deve permettere alle persone con difficoltà motorie – prosegue – di entrare in acqua e di muoversi nel bagnasciuga. Con l’auspicio che nelle varie strutture balneari verranno installate, se non ci sono già, delle pedane tattili, che permetteranno alle persone cieche di orientarsi in autonomia negli spazi e fruire di tutti i servizi, e degli ausili visivi per le persone sorde. Le passerelle dovranno essere realizzate in materiale eco-compatibile, nel rispetto dell’ambiente».

In realtà, tutte le spiagge dovrebbero essere accessibili. Infatti tutti gli impianti di balneazione sono soggetti al rispetto del requisito della visitabilità come descritto nella Legge 5 febbraio 1992, n. 104: “Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate”.

Ed anche se ci sono delle oggettive difficoltà strutturali, la Legge 494 del 1993 indica che l’accessibilità deve essere garantita: “Laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dall’autorità marittima competente, alla predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l’accesso al mare da parte dei soggetti handicappati è comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale. L’autorità marittima competente individua entro il 31 dicembre 1993 gli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma e promuove l’accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale”.

 

 

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