MESSINA. Il piano di espropri di fabbricati, terreni e abitazioni che dovranno far posto al ponte sullo Stretto e alle sue opere collaterali è stato da poco pubblicato (qui le aree di esproprio), e con l”apertura degli infopoint al Palacultura si iniziano a delineare procedure e valori per gli indennizzi di esproprio, contenuti nei 18 articoli della bozza di “Accordo sulle procedure e metodologie da adottare per la determinazione delle indennità di espropriazione” del 18 gennaio.

Cosa prevedono gli accordi? Niente di particolarmente eclatante (e di certo non i “tre volte il valore” di cui in ambienti fortemente pro ponte si discuteva) rispetto a quanto la legge non preveda già per gli espropri per pubblica utilità. Per i fabbricati urbani destinati a residenza, l’articolo 3 dell’accordo prevede che sarà corrisposta un’indennità pari al valore venale dell’immobile, ma con un “bonus”: “Con l’obiettivo di favorire un proficuo rapporto di collaborazione tra l’espropriante e l’espropriando, ispirato a criteri di equità e trasparenza e al fine di favorire la tempestiva liberazione degli immobili in relazione all’esigenze realizzativa dell’opera, l’onere per il celere rilascio dell’immobile, resta in capo all’espropriante. Ciò comporterà la corresponsione, a favore del proprietario o dell’affittuario, che comprovi il titolo con un contratto di affitto regolarmente registrato da almeno un anno dalla data della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’avvenuta approvazione ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, di un contributo mediamente pari a euro 20.000. Gli aventi diritto dovranno comunque dimostrare la residenza nell’immobile da almeno 12 mesi dalla suddetta data, in caso contrario tale contributo sarà ridotto a euro 5.000.

Cosa si intende per “valore venale”? Come riporta la Gazzetta ufficiale, “Il valore venale del bene è quello in comune commercio, ossia il valore che ha nel mercato di riferimento, derivato alla somma del valore dei suoi componenti, eventualmente ponderata o corretta. La determinazione del valore venale è fatta sulla base degli elementi ricavabili dalla legislazione regionale vigente o da banche dati del mercato immobiliare pubblicate dall’Agenzia delle entrate, di stima sintetico-comparativa o di valutazione contingente, secondo i principi dell’estimo”. Esiste, quindi, una forte componente di soggettività nella stima. Il pagamento dell’indennizzo avverrà con la modalità della corresponsione dell’80% alla stipula del preliminare di cessione, e il restante 20% “dopo la redazione del tipo di frazionamento ed entro 60 giorni dall’approvazione dello stesso”.

Per le aree edificabili, l’indennizzo di esproprio è pari al valore venale del bene determinato tenendo conto delle capacità edificatorie del bene in funzione della destinazione di piano regolatore, “e prescindendo dall’eventuale vincolo preordinato all’esproprio. All’atto del pagamento dell’indennità – specifica l’accordo – se dette aree sono ricomprese nelle zone omogenee di tipo A, B, C, e D ed il percepente non sia un’impresa commerciale, deve essere effettuata la ritenuta alla fonte nella misura del 20% del totale delle somme corrisposte.

E per i proprietari i cui immobili non saranno espropriati ma sono comunque vicino ai cantieri, e quindi ne subiranno tutti i disagi, che saranno quindi “asserviti” (qui la spiegazione tecnica e legale dell’asservimento)? Secondo l’articolo 4, “per i fabbricati ad uso abitativo non soggetti ad espropriazione, sarà riconosciuto un indennizzo a ristoro dei soli danni oggettivamente subiti per la vicinanza degli immobili all’opera stessa. Con la liquidazione dell’indennizzo – continua l’articolo 4 – il proprietario mantiene la proprietà del fabbricato riconoscendo di essere stato ricompensato del deprezzamento del valore di mercato dal medesimo subito e di non avere più nulla a pretendere”. Di quali disagi parla l’accordo? “Diminuzione della luminosità e del soleggiamento, inquinamento acustico, vibrazioni, ridotta funzionalità della viabilità di accesso agli immobili, ridotta fruibilità del contesto panoramico ed ambientale”.

Secondo l’accordo, le procedure saranno gestite tramite un “cassetto virtuale” ad accesso riservato, “finalizzato a dematerializzare lo scambio diretto di comunicazioni e documenti con i destinatari delle procedure, favorendo l’accesso agli atti, nonché uno spazio internet a libero accesso, denominato “fascicolo virtuale”, finalizzato a incrementare la pubblicità e la trasparenza delle procedure e ad ospitare le comunicazioni indirette”, si legge nella bozza.

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