MESSINA. «Il Tribunale ha positivamente valorizzato la scelta innovativa dell’Amministrazione di consentire un confronto separato al tavolo tra i soggetti non firmatari nazionali e quelli firmatari stante l’espressa opposizione di questi ultimi». Così, in una nota, l’avvocato Santi Delia, difensore del Comune di Messina, chiudendo il capitolo del ricorso presentato dalla Cgil contro il Comune di Messina oltre un mese fa: il sindacato contestava l’esclusione della sigla dai tavoli negoziali e la legittimità delle azioni amministrative dell’ente, indicendo anche un’assemblea dei lavoratori per lo scorso 15 luglio. Uno scontro che aveva portato a un faccia a faccia a muso duro con la segretaria generale del Comune di Messina (attualmente anche direttore generale) Rossana Carrubba.
«Questo tipo di approccio, che l’Amministrazione ha correttamente ritenuto garantista e conforme al dettato normativo, nell’ambito dell’ampio contenzioso nazionale che si è aperto sul tema dello scontro sindacale, potrebbe proprio essere quello più equilibrato. Si evita, per un verso, il blocco delle relazioni sindacali e per altro verso si garantisce a Sindacati con ampia rappresentanza di poter comunque avere strumenti per continuare a svolgere la propria mission pur non avendo sottoscritto il contratto a livello nazionale», spiega l’avvocato Delia, dopo la pubblicazione del decreto del Tribunale del Lavoro.
I sindacati avevano presentato al Giudice del Lavoro dei ricorsi (chiedendo anche un risarcimento del danno non patrimoniale all’immagine, la somma di euro 50.000,00, o nella diversa misura che il Giudice dovesse ritenere di Giustizia. Con condanna alle spese) “finalizzati al ripristino di una corretta procedura negoziale che rispettasse gli accordi decentrati assunti con la parte sindacale dal Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica”: che era l’ex direttore generale Salvo Puccio, che ha cessato il suo ruolo a febbraio, con le dimissioni dell’allora sindaco Federico Basile (qui il link all’articolo).
Cosa dice il decreto? Mentre la Cgil lamentava le condotte antisindacali, esponendo le sue ragioni, l’Amministrazione comunale “eccepiva l’inammissibilità del ricorso atteso che il fatto allegato nel ricorso riguardava un un confronto/informativa e non piuttosto una trattativa decentrata destinata alla stipulazione di un contratto integrativo – si legge nel documento – Precisava che l’informativa era stata resa non solo nei confronti di CGIL ma anche nei confronti di tutte le altre OO.SS mentre il confronto, stante il rifiuto da parte delle OO.SS firmatarie di sedersi al tavolo con CGIL era stata proposta in forma individuale e da quest’ultima rifiutata. Aggiungeva che il Comune, al fine di non escludere l’O.S. dalla fase di confronto, oltre a inviare ritualmente l’informativa, la partecipava rendendosi disponibile ad interlocuzione separata di confronto che CGIL espressamente rifiutava difettando, pertanto, la lesione oggettiva dell’attività sindacale ai sensi dell’art. 28 St. lav.”
Quindi, “Preliminarmente non può condividersi l’assunto secondo cui il ricorso doveva essere proposto nei confronti dell’ARAN piuttosto che nei confronti del Comune di Messina. Giova, infatti, chiarire che l’azione disciplinata dall’art. 28 L. 300/1970 è finalizzata alla repressione della condotta concretamente posta in essere da parte datoriale e non piuttosto all’impugnazione diretta di disposizioni contrattuali collettive o di orientamenti interpretativi. Nel caso di specie, parte ricorrente contesta l’antisindacalità della condotta del Comune resistente consistita nella mancata convocazione della FP CGIL al tavolo di confronto e dalla conseguente esclusione della stessa dai percorsi partecipativi instaurati con il Comune di Messina. Deve, pertanto, ritenersi che il soggetto passivamente legittimato è l’Amministrazione comunale che ha adottato e dato esecuzione a tale comportamento. Parimenti infondata appare l’eccezione avanzata in ordine alla necessità di un preventivo ricorso ai procedimenti di cui agli artt. 63 e 64 d.lgs. 165/2001 atteso che non viene contestata la validità o l’efficacia del C.C.N.L. bensì la conformità della sua interpretazione ai principi costituzionali e legislativi che disciplinano l’esercizio della libertà sindacale nel pubblico impiego”.
“Nel merito va preliminarmente rilevato che il principio che deve orientare la decisione del caso de quo è l’interpretazione da conferire all’art. 28 Statuto lavoratori – prosegue il documento – La definizione della condotta antisindacale contenuta nella norma non è di carattere analitico bensì teleologico, poiché la disposizione individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, ma piuttosto alla sua idoneità a ledere la libera attività sindacale ed il diritto di sciopero. Ne discende che il comportamento datoriale che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta antisindacale sanzionata dall’art. 28, senza che sia necessario o da solo sufficiente uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro: come la reale ricorrenza di un simile intento ad opera del datore di lavoro non fa assurgere a condotta antisindacale quella che non abbia rilievo oggettivamente tale da limitare la libertà sindacale, così, al contrario, l’assenza di una volontà antisindacale nell’operato del datore di lavoro non esclude che il contegno o l’atto posti in essere siano antisindacali per la ragione obiettiva di aver leso la libertà sindacale“.





