MESSINA. L’isola pedonale di viale San Martino non ha più ostacoli: il Tar di Catania ha rigettato anche l’ultimo ricorso, dopo i due precedenti, e sempre più o meno con le stesse motivazioni: non esiste alcun nocumento agli affari come rapporto di causa/effetto rispetto alla pedonalizzazione della strada, come per tre volte avevano sostenuto i ricorrenti, negozianti del viale San Martino.

“Se la libertà di iniziativa economica e gli interessi commerciali degli imprenditori della zona possono essere considerati certamente meritevoli di considerazione in termini di “impatto sul territorio” – si legge nella sentenza del Tar di Catania – gli stessi, nell’ambito del bilanciamento con i contrapposti interessi pubblici di rango primario elencati dalla norma possono certamente risultare cedevoli”.

I giudici amministrativi hanno anche ribadito che non solo il ricorso (quest’ultimo promosso solo dalla ditta San Martino Srl, che si occupa di abbigliamento) non era ammissibile in alcune sue parti, dato che il comune di Messina si era nel frattempo dotato del Piano urbano della mobilità, votato favorevolmente dal consiglio comunale, ma che non era neanche accoglibile in quanto l’argomentazione portata dal negoziante ( e cioè che “nel periodo giugno-agosto 2024”, la stessa avrebbe subìto una contrazione degli incassi del 32%, rispetto al corrispondente trimestre del 2023, durante il quale l’isola pedonale era stata mantenuta solo nel fine settimana, dovuto alla ritenuta maggiore difficoltà per i clienti di raggiungere gli esercizi commerciali con i veicoli privati), è stata riconosciuta dalla corte come priva di fondamento.

“L’affermazione secondo cui l’introduzione dell’area pedonale permanente h24 avrebbe comportato il lamentato calo del fatturato e la chiusura di diversi esercizi commerciali, è, difatti, apodittica, trattandosi di eventi ad eziologia aspecifica – scrivono i giudici – Non convincente è altresì l’affermazione del ricorrente secondo cui il divieto di accesso al traffico veicolare avrebbe ridotto l’accessibilità alla propria attività commerciale, considerato che, come risulta dagli atti, già dal 2014 nel tratto di strada interessato dai provvedimenti impugnati sono stati eliminati gli stalli per il parcheggio ed è stata vietata la sosta. Conseguentemente, anche qualora fosse abolita l’area pedonale, i veicoli, pur avendo accesso al tratto di Viale in discussione non potrebbero, comunque ivi sostare; il che evidentemente esclude i supposti vantaggi in termini di accessibilità e incremento delle vendite che secondo la ricorrente deriverebbero dall’apertura al transito veicolare, non potendosi ragionevolmente ritenere che la possibilità di fermata di brevissima durata – così come previsto dall’art. 157, comma 1°, lett. b) del codice della strada – possa considerarsi elemento rilevante in termini di affluenza alle attività commerciali”.

Anche nel merito la sentenza è tranciante: “Pur volendo dare per sussistente un concreto interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento degli atti impugnati, infatti, lo stesso non può trovare tutela, in considerazione dell’elevata discrezionalità che connota la materia della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati, tale da rendere insindacabili nel merito le scelte del Comune“.

Scelta del Comune che, mette in evidenza la sentenza, una complessa istruttoria, “risulta esser stata assunta a seguito di diversi periodi di sperimentazione, in cui l’Ente ha regolamentato di volta in volta in maniera di versa le limitazioni”, “avendo cura anche di verificare il grado di gradimento della cittadinanza, attraverso la promozione di occasioni di dibattito (forum e questionari)”.

Quello bocciato ieri è il terzo ricorso contro l’isola pedonale che viene proposto: il primo era stato presentato ad ottobre 2023, ed era stato rigettato, più o meno con le stesse motivazioni, a giugno 2024. Un secondo è stato bocciato meno di un mese fa. In tutti i procedimenti, Palazzo Zanca è stato rappresentato davanti ai giudici amministrativi dal legale Santi Delia.

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