MESSINA. L’assessora al Contenzioso Dafne Musolino è intervenuta per commentare la sentenza (qui l’articolo) con cui il giudice del Lavoro Rosa Bonanzinga ha reintegrato nel suo ruolo il dirigente del comune di Messina Riccardo Pagano, che due anni fa non era stato confermato nel ruolo di dirigente dal sindaco Cateno De Luca, ed era stato posto in “disponibilità”, in ottemperanza alla riduzione dei dirigenti di Palazzo Zanca a nove voluta da De Luca, e puntualizzare gli aspetti della vicenda. Di seguito la sua nota.

“Con ordinanza depositata ieri, 24 novembre 2021, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina ha accolto la domanda cautelare proposta dall’ing. Riccardo Pagano, disponendo che il Comune di Messina proceda a reintegrare il dipendente nei ruoli dirigenziali dell’amministrazione a far data dall’1 dicembre 2021. In ossequio al principio di civiltà giuridica secondo il quale la P.A. deve assicurare la pronta esecuzione delle pronunce che la riguardano, abbiamo già dato mandato agli uffici del personale di predisporre gli atti necessari per consentire all’ing. Pagano di prendere servizio.

Tuttavia mette conto di evidenziare che, al di là delle fantasiose ricostruzioni del contenuto della ordinanza operate da alcuni sindacalisti che paradossalmente commentano il provvedimento  senza averlo neanche letto , il Tribunale ha rigettato le argomentazioni dell’ing. Pagano, confermando che la procedura per la dichiarazione di eccedenza dei dirigenti seguita dal Comune di Messina è legittima e corretta. Inoltre il Tribunale ha chiarito che l’ing. Pagano poteva essere dichiarato quale personale  eccedente anche se in quel periodo lo stesso si trovava in per malattia, dove peraltro si trova ancora adesso, per essere precisi.
L’ordinanza del Giudice del Lavoro ha inoltre confermato la correttezza e legittimità dell’intero procedimento adottato dall’Amministrazione anche con riferimento alla scelta operata tra i dirigenti che sono stati confermati e quelli che invece sono stati posti in eccedenza e poi in esubero.
Dunque, diversamente da quanto affermato dal CSA attraverso le parole del dott. Saro Contestabile (ex dipendente del Comune di Messina) l’accoglimento della domanda cautelare proposta dall’ing. Pagano è stata accolta esclusivamente perché, nel tempo intercorso tra quando l’ing. Pagano è stato posto in disponibilità e quando lo stesso ha proposto il ricorso, due dirigenti tra quelli che erano rimasti in servizio hanno cessato per varie cause il loro rapporto con il Comune. A parere del Tribunale, quindi, con la fuoriuscita di questi dirigenti, sarebbe venuta meno la condizione di eccedenza e dunque sarebbe possibile fare rientrare in servizio il richiedente.
La superiore pronuncia, quindi, ha inteso tenere conto di questa circostanza sopravvenuta (la fuoriuscita di 2 dirigenti) dalla quale sarebbe derivata la possibilità, in via d’urgenza, di reintegrare in servizio l’ing. Pagano.
Si tratta, dunque, di un provvedimento con efficacia provvisoria perché destinato ad essere sostituito dalla sentenza che deciderà definitivamente il giudizio e che, come tutti i provvedimenti cautelari, vengono assunti sulla base delle valutazioni sommarie che verranno poi sottoposte al vero ed approfondito vaglio giudiziario.
Tuttavia, considerato che lo stesso Giudice del Lavoro ha dichiarato la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, si è già dato mandato per proporre  il reclamo avverso la suddetta ordinanza perché riteniamo che debbano essere ulteriormente verificate le ragioni, di natura oggettiva, per le quali l’ing. Pagano, dirigente di area tecnica, non possa riprendere servizio in un Comune che ha già un’eccedenza di Dirigenti tecnici e invece lamenta una deficitarietà di dirigenti di area amministrativa.
Si respingono al mittente le speculazioni formulate dal CSA, invitando il Sindacato ad approfondire la lettura dell’ordinanza onde evitare di pubblicare comunicati affetti da una evidente approssimazione e, forse, anche da una voluta strumentalizzazione dei fatti di causa. Come già si è spiegato, il Tribunale non ha censurato l’operato dell’Amministrazione ma ha solo voluto tenere conto, nelle more della definizione del merito del giudizio, di una sopravvenuta circostanza di fatto (l’avvenuto pensionamento di due dirigenti) che tuttavia non incide né sulla procedura seguita dal Comune né sullo status degli altri dirigenti dichiarati eccedenti anche perché, come correttamente richiamato dal tribunale, prima di procedere alla dichiarazione di eccedenza il Comune pubblicò un avviso per interpello chiedendo a tutti i dirigenti in servizio di dichiarare la disponibilità a permanere presso i ruoli dell’Amministrazione, alla quale né l’ing. Pagano né gli altri dirigenti dichiarati eccedenti risposero, così di fatto rendendo espresso il loro diniego. Infine si respingono le dichiarazioni del CSA che paventa un eventuale danno erariale, rilevando l’Amministrazione non solo non ha causato alcun danno ma, contrariamente a quanto si vorrebbe sostenere, ha efficacemente ridimensionato la spesa per il personale dirigente, innalzando il target degli obiettivi raggiunti, a dimostrazione del fatto che una efficiente riorganizzazione amministrativa ha consentito di conseguire risultati più produttivi rispetto a quelli che il Comune riusciva a raggiungere quando aveva ben 22 dirigenti in servizio.

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