MESSINA. Termosifoni accesi per un massimo di otto ore, dall’8 dicembre al 23 marzo in città, e per nove ore, a partire dal 22 novembre e a finire nella stessa data nella provincia e nell’entroterra ionici, mentre i riscaldamenti potranno andare dall’8 novembre al 7 aprile per 11 ore al giorno nella riviera tirrenica e nella zona dei Nebrodi. E’ quanto prescrive il decreto firmato dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale. Il decreto regola, per l’inverno 2022-2032, l’accensione dei riscaldamenti: rispetto al 2021, il periodo è ridotto di un’ora al giorno e accorciato di 15 giorni. I riscaldamenti entreranno in funzione 8 giorni dopo la consueta data di inizio e si spegneranno 7 giorni prima. Questo perchè l’accensione dei riscaldamenti è da sempre una misura governativa, programmata come tale: si è sempre fatto (il decreto che regola la materia è del 2013), e non riguarda la congiuntura economica dettata dal raddoppio del prezzo dell’energia elettrica che durante il 2022 è salito alle stelle. Nel 2020, per esempio, i riscaldamenti erano entrati in funzione il primo dicembre, fino al 31 marzo, per 8 ore al giorno. L’Italia a livello climatico è suddivisa in sei zone, differenziate sulla base delle temperature medie registrate, ed è in base a queste che sono stabilite date e orari di accensione dei riscaldamenti. Messina e la sua provincia, caso pressochè unico in Italia, ha tre fasce diverse (Reggio Calabria ne ha addirittura quattro). Le disposizioni valgono ovviamente per chi è dotato di riscaldamento centralizzato, e in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le amministrazioni locali, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, con proprio provvedimento motivato, e per una durata giornaliera ridotta. Sono previste delle esenzioni, in particolare non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

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