MESSINA. Il Tar di Catania ha respinto i due ricorsi con cui il Comune di Messina aveva impugnato le Autorizzazioni Uniche rilasciate dalla Struttura di Missione ZES per la costruzione delle residenze universitarie promosse da Zanklon Capital. Le sentenze, depositate il 28 settembre a conclusione dell’udienza pubblica del 10 settembre 2026, riguardano il progetto “Archimede”, 1.080 posti letto, e il progetto “Centro”, 255 posti letto, ma non il residence Policlinico, i cui lavori dovrebbero iniziare a breve, e il progetto del quale non è mai stato messo in discussione.
Per uno dei nodi principali della sentenza, e cioè se il titolo autorizzativo dovesse essere subordinato a una previa deliberazione del Consiglio comunale, la risposta del Tribunale è netta.
“Quando una specifica disciplina normativa attribuisca alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi effetto diretto di variante urbanistica la decisione motivata dell’Amministrazione procedente, fondata sulle posizioni prevalenti e sul bilanciamento complessivo degli interessi, prevale sull’eventuale dissenso espresso dal Consiglio Comunale”, si legge nella sentenza.
Dal punto di vista urbanistico, il Collegio giudicante spiega che nel caso degli studentati non c’è una modifica permanente al Piano Regolatore Generale: la legge consente alla Conferenza di Servizi ZES di sostituirsi al Consiglio comunale per una variante al Prg, quindi può farlo anche per una deroga, la cui incidenza sulla pianificazione generale è, come spiega la sentenza, certamente più contenuta.
Un secondo passaggio chiarisce dove gli interessi urbanistici vengono ponderati, e cioè nella Conferenza di Servizi: il modulo decisorio introdotto per la ZES consente di ricondurre alla regola delle posizioni prevalenti il bilanciamento di “tutti gli interessi pubblici e privati in gioco, ivi incluso l’interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica”, come hanno scritto i giudici amministrativi: e il Comune di Messina è stato parte di quel procedimento dal primo giorno: ha partecipato alle sedute, ha espresso il proprio giudizio di compatibilità tecnica, le sue posizioni sono agli atti e sono state esaminate. Ciò che il Tribunale afferma, è che il dissenso fondato sulla ritenuta necessità della delibera consiliare di approvazione del permesso in deroga, contrasta con il tenore e con le finalità sottese all’istituzione della ZES unica, e con il procedimento autorizzatorio accelerato introdotto dal decreto-legge n. 124/2023.
L’amministrazione, nei ricorsi, aveva sostenuto che l’esclusione del progetto dal contributo ministeriale previsto dal D.M. 481/2024 avesse fatto venire meno l’interesse pubblico all’opera. Il Tribunale ha respinto l’argomento, affermando che ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica. Secondo la pronuncia, “va distinto il piano della valutazione dell’interesse pubblico che il progetto costruttivo riveste […] dal piano del finanziamento pubblico del progetto medesimo.”
La revoca di quel contributo, che peraltro riguarda la futura gestione degli alloggi e non la costruzione degli immobili, non fa dunque venire meno automaticamente l’interesse pubblico sotteso all’intervento, anche in considerazione dell’inserimento del progetto nell’elenco ministeriale che ne attesta l’idoneità generale a partecipare alle misure per l’housing universitario.
Il Collegio ha infine affrontato l’obiezione che più di ogni altra ha alimentato il dibattito pubblico: quella secondo cui, scaduto il vincolo di destinazione a residenza universitaria, resterebbero soltanto le modifiche del territorio. Anche questa censura è stata respinta. La normativa speciale sull’housing universitario, osserva il Tribunale, ha rimesso alla disciplina secondaria la fissazione di standard qualitativi degli alloggi e dei servizi offerti, “tali da imprimere una ben determinata conformazione strutturale e funzionale agli immobili in questione, che ne condiziona le utilizzazioni future, a prescindere dal vincolo normativo di destinazione.” In altre parole, ciò che rende questi edifici delle residenze universitarie non è soltanto un obbligo di legge a termine, ma il modo stesso in cui sono progettati e costruiti.
Quanto al paesaggio, per entrambi gli interventi la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina aveva già rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, con prescrizioni di sorveglianza archeologica: il 22 maggio 2025 per “Archimede”, il 27 giugno 2025 per “Centro”.
Nella sentenza relativa ad “Archimede” il Collegio dà atto dell’istruttoria della Soprintendenza, all’esito della quale l’ente competente ha ritenuto che non sussistano esigenze specifiche da tutelare, “poiché nelle immediate vicinanze dell’area scelta per la realizzazione degli edifici insistono già altri edifici con caratteristiche ed altezza simili, quindi l’impatto paesaggistico dell’opera è stato valutato basso con riferimento all’area scelta, che non presenta comunque area a verde da tutelare secondo il Piano Paesaggistico vigente né particolari motivi ostativi che rientrassero nelle competenze della scrivente Amministrazione”. La stessa autorizzazione paesaggistica dà atto che
“si è appurato che l’edificio che si prevede di realizzare non interferisce in alcun modo con il paesaggio circostante”.




