MESSINA. Due ordinanze sindacali smontate nel giro di pochi giorni perché emanate senza avere competenza sulla materia. Dopo il Prefetto di Messina, intervenuto sulla chiusura dell’Hotspot di Bisconte, è adesso il turno del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, che ha sospeso l’ordinanza con la quale il Sindaco Cateno De Luca ha vietato a chiunque di installare sul territorio del Comune di Messina impianti con tecnologia 5G. Il provvedimento del primo cittadino era stato adottato a fine aprile, in piena emergenza Covid-19, in attesa di riscontri scientifici aggiornati in merito alla presunta pericolosità della nuova tecnologia. A proporre ricorso erano state Vodafone e Wind.

Ad ottenere la sospensiva sugli effetti dell’ordinanza è stata la compagnia telefonica Vodafone Italia spa, la quale ha ritenuto il provvedimento in contrasto con l’esigenza di garantire il servizio di telefonia mobile. L’udienza è fissata per il prossimo 3 dicembre 2020.

Il tribunale amministrativo catanese ha sostenuto, nel concedere la sospensiva degli effetti dell’ordinanza, che il comune di Messina è intervenuto in una questione sulla quale non ha competenza e legittimità, vista “l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza è riservata allo Stato”, sottolineando poi il concetto, già espresso dalla stessa corte: “Va ribadito, inoltre, quanto di recente riaffermato da questa Sezione, laddove è stato chiarito che la materia in esame non si presta a essere regolata mediante ordinanza sindacale contingibile e urgente“.

Non solo. “Il periculum in mora rappresentato da parte ricorrente – si legge nella pronuncia del Tar di Catania –  appare evidente e ciò in ragione della natura del servizio di pubblica utilità esercitato, il cui potenziamento è stato peraltro oggetto di recenti misure straordinarie ai sensi dell’art. 82 del d.l. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e di segnalazione dell’AGCOM dell’1.7.2020, con la quale è stata rappresentata la necessità di rimuovere gli ostacoli procedimentali provenienti dagli enti locali rispetto alla diffusione del servizio in questione“.

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