MESSINA. A sentire alcuni è solo un petardo che non produrrà effetti, secondo altri un’esplosione nucleare che dovrà azzerare tutto: la decisione della Corte dei Conti, con cui i magistrati contabili non hanno approvato la delibera del Cipess, sul progetto definitivo del ponte sullo Stretto, oltre a dividere, influirà inevitabilmente sui lavori dell’opera, dilatandone i tempi nell’ipotesi più blanda, o fermando le operazioni sine die in quella più estrema. Ma cosa dice nello specifico la pronuncia?
Tecnicamente (e in soldoni, che la materia è piuttosto ostica e complicata), la Corte dei Conti ha applicato una “non concessione del visto di legittimità” alla delibera del comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, il Cipess, che in estate aveva approvato il progetto definitivo del ponte, che quindi non potrà essere pubblicato in Gazzetta ufficiale come prevede la legge. Le motivazioni dei magistrati contabili saranno depositate entro un mese. Quindi game over per il ponte? No.
Teoricamente il governo potrebbe andare avanti anche con il parere negativo da parte della Corte dei Conti, che come riportato dall’Ansa ha spiegato che se il controllo riguarda un atto governativo, in caso di rifiuto di registrazione da parte dei magistrati contabili (come avvenuto), lo stesso Governo può chiedere un’apposita deliberazione da parte del Consiglio dei ministri, col quale si certifica che che l’atto risponda ad interessi pubblici superiori e debba avere comunque corso. Se l’ipotesi fosse questa, la Corte dei Conti, se ancora mantiene ferma la propria contrarietà, dovrà apporre un “visto con riserva alla delibera”. La procedura prevede poi una segnalazione in Parlamento, al quale periodicamente la Corte trasmette l’elenco degli atti registrati con riserva. Cosa che non preoccuperebbe il Governo, data la salda maggioranza in entrambe le camere.
Ovviamente, anche le parti avverse alla decisione del Governo possono impugnare l’atto davanti ai giudici amministrativi (prima Tar e poi Consiglio di Stato) o fare ricorso in sede contabile o addirittura sollevare la questione di legittimità costituzionale, sostenendo che l’atto violi vincoli di bilancio, procedure o principi costituzionali.
Nelle sei pagine di osservazioni inviate alla presidenza del Consiglio, i magistrati contabili avevano avanzato richieste non solo sulla correttezza procedurale, ma anche su questioni di merito come le coperture economiche (in particolare sulle regole europee sul superamento del 50% del costo iniziale, e su uno scostamento di 2 milioni su un appostamento interamente coperto di 13,5 miliardi), su aumenti delle spese non sufficientemente motivati in istruttoria, sulla difficoltà a reperire documentazione (particolarmente severi, i magistrati contabili, sula mancata pubblicazione del parere commissionato a una società di consulenza multinazionale, la statunitense Kpmg, o l’assenza di documenti a supporto di calcoli e cifre riportate nella delibera del Cipess), sulle analisi costi/benefici (una differenza tra la stima fornita da Kpmg e quella indicata nella delibera del governo, senza che sia stata spiegata la ragione di questo scarto), sull’affidabilità delle stime di traffico, sulla conformità del progetto definitivo alle normative ambientali, antisismiche, ma anche all’ottemperanza alle prescrizioni sulla delibera del 2003 sul progetto preliminare, sull’ esistenza dell’interesse nazionale primario, sull’interlocuzione con la commissione europea. Secondo i magistrati contabili, per esempio, non emergono motivazioni adeguate per sostenere i “motivi imperativi di interesse pubblico” dell’opera o per dimostrare “l’assenza di idonee alternative progettuali”.
Quindi il progetto è bocciato? No. La Corte dei Conti non entra nel merito ingegneristico dell’opera (finora tecnicamente sottoposto solo al comitato tecnico scientifico, di nomina governativa da parte del ministero dei Trasporti d’intesa con la Regione Calabria e la Regione Siciliana), e quindi non esprime un giudizio complessivo, ma si limita a valutare gli aspetti economici e finanziari, e la corretta procedura documentale dell’iter.






