MESSINA. Patrimonio Spa, la partecipata nata nel 2019 per catalogare, gestire, valorizzare e vendere il patrimonio immobiliare del comune di Messina, non poteva essere liquidata dal consiglio comunale. E’ quanto spiega una sentenza del tar, a cui la governance della società si era appellata contro la decisione del consiglio. La sentenza ha accolto i motivi proposti dal legale della società, Santi Delia, per “l’accertato difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati”. Nel dettaglio il Tar ha riconosciuto che la scelta del Comune di porre in liquidazione la Patrimonio Spa “avrebbe dovuto essere esternata con motivazione da inserire nella relazione tecnica per dare conto delle ragioni dell’ipotesi ritenuta sussistente (art. 20 comma 2 lett. b) e del modello scelto (messa in liquidazione) per affrontarla” rilevando che nelle delibere impugnate mancava ogni conseguente istruttoria e motivazione determinando l’annullamento degli atti. “La motivazione che sorregge la contestata determinazione finale non è stata esternata né nella relazione tecnica, né, in ogni caso, nell’emendamento”. Il Tar ha altresì ritenuto errate le motivazioni adottate dal Consiglio comunale in merito alla pretesa assenza di personale dipendente evidenziando e chiarendo che nel caso in questione la società risulta avere avuto in carica “personale in servizio in regime di distacco fino al 30 giugno 2021, cinque dipendenti comunali e quattro dipendenti della società Messina Servizi Bene Comune SPA, per complessive nove unità”; al momento dell’adozione della deliberazione in contestazione “risultano distaccate due unità del Comune e quattro unità della società Messina Servizi Bene Comune SPA”, con costo del personale in questione a carico della Società Patrimonio che rimborsa al Comune di Messina gli oneri retributivi e previdenziali corrisposti ai dipendenti. “Ne consegue che, come correttamente ritenuto dalla ricorrente, il Comune avrebbe dovuto considerare anche il personale in distacco o comando in servizio presso la società, ma, in ragione dell’assenza di motivazione, non è possibile verificare se il detto emendamento l’abbia considerato ai fini del computo”. Contro la sentenza c’è lla possibilità, offerta dalla legge, di ricorrere in appello al Cga: non è chiaro, ad oggi, se il consiglio comunale voglia avvalersene.

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