MESSINA. Non termina il dibattito che vede al centro delle cronache l’avviso pubblico per la ricerca delle figure che espletino il servizio “Mamme di giorno”, l’iniziativa lanciata dalla passata amministrazione e che prevede un servizio di accoglienza temporanea domiciliare rivolto a minori di età compresa tra i tre e i trentasei mesi. Due giorni fa, infatti, il Ministero della Pubblica istruzione ha inviato una nota al Comune di Messina precisando che bisogna necessariamente soddisfare i criteri previsti per tutte le scuole: formazione universitaria, lavoro collegiale e spazi idonei (qui il link). Requisito, questo, che non viene richiesto in maniera vincolante dalla Messina Social City, che invece sostiene di non dover fare riferimento alla normativa nazionale perché ne esiste una regionale. Però, spiega l’ex Garante dell’Infanzia Angelo Costantino, queste sono norme vecchie e non aggiornate.

«Dal Ministero dell’Istruzione non è arrivato alcun parere che blocca l’avviso “Mamme di giorno”, ma delle semplici precisazioni con alcuni richiami normativi – scrivono in una nota l’ex assessore alle politiche sociali Alessandra Calafiore e la presidente della Messina Social City Valeria Asquini – Nell’avviso “Mamme di giorno” pubblicato dalla Messina Social City è puntualmente riportata tutta la normativa regionale, nazionale e comunitaria, in particolare quanto precisato nella nota ministeriale inviata trova già riscontro nell’Avviso (art 2 comma 1 lett. L) per quanto riguarda la formazione della “Madre di Giorno” e  (art. 3 comma 3) per quanto riguarda il coordinamento pedagogico e la supervisione affidato esclusivamente, continuamente, puntualmente al personale dell’Azienda Speciale in possesso dei requisiti previsti dalla norma di legge. Si evidenzia la previsione che solo e soltanto il personale educativo dell’Azienda Speciale cura i colloqui con l’utenza rilevandone i bisogni e le aspettative», spiegano nella nota congiunta, anche se richiamare la normativa non vuol dire applicarla.

Infatti, l’Avviso Pubblico prevede all’articolo 1 “Definizione e descrizione del servizio di accoglienza temporanea domiciliare (mamme di giorno)”: «Per Mamma di Giorno si intende una donna in possesso di un’esperienza abilitante, conseguita attraverso la personale esperienza della maternità o attraverso apposite esperienze formative, che durante il giorno assista e contribuisca ad educare, fornendo le cure materne e familiari nel proprio domicilio, a o uno o più minori appartenenti ad altri nuclei familiari in età da asilo nido». Il Ministero ha  ritenuto precisare che è necessaria una «formazione universitaria specifica del personale (L.19 con i requisti di cui al D.M. 378/2018 o LM 85bis con corso di specializzazione), la formazione continua in servizio, l’intenzionalità educativa e la presenza di un progetto educativo (curricolo) in continuità orizzontale». Non è ammessa quindi l’ipotesi di “donna in possesso di un’esperienza abilitante, conseguita attraverso la personale esperienza della maternità” come, invece, prevedono il bando della Messina Social City e la legge regionale (quest’ultima non aggiornata). La nota del Ministero, infatti, è stata inviata per conoscenza anche alla Regione Siciliana.

«Il Comune di Messina con Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Messina n. 35/C in data 8 luglio 2010 ha provveduto a dettare le disposizioni di dettaglio. Il Decreto Legislativo 65 del 13 aprile 2017, all’articolo 14, comma 3, prevede che “continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia i titoli conseguiti nell’ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto”. La data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 65/2017 è il 31 maggio 2017. I titoli previsti dall’art 11 della l.r.10/2003 acquisiti prima del 31 maggio del 2017 continuano, quindi, ad avere validità. Tra l’altro gli standard devono essere fissati dalle Regioni (come stabilito dal decreto 65/17) e la Regione Siciliana li ha fissati nella legge 10/03 sopra richiamata, che è in vigore e non contrasta con il decreto 65/17 per il motivo di cui sopra. Sempre la stessa norma rinvia, (comma 5 let. C) per quanto attiene al regolamento del rapporto ad una “convenzione” che preveda gli standard minimi di esperienza o formazione abilitante per lo svolgimento del servizio da parte della Madre di giorno».

«Il punto è questo: le norme a cui fanno riferimento la Asquini e la Calafiore sono norme regionali – spiega, però, l’ex Garante dell’Infanzia – La legge 10 del 2003 è una norma che fa riferimento ad una serie di interventi che sono previsti nelle condizioni di svantaggio. L’articolo 11 di quella stessa norma fa riferimento alla figura delle “Mamme di giorno”, ma stiamo parlando di 19 anni, mentre la nota del Ministero fa riferimento a norme recentissime in cui il principio guida è che tutti i servizi per l’infanzia siano uniformati ai servizi scolastici. Quindi, il personale deve avere le stesse qualifiche, garantendo le posizioni sia verticali che orizzontali a tutela dei bambini. La nota dell’ex assessore e dell’Asquini non c’entra il punto, tende a mistificare la questione, mentre il ministero lo dice in maniera molto chiara: tutti i servizi dell’infanzia devono fare riferimento alle norme nazionali, per cui è come se dicesse che se a Messina si attiva qualche cosa che non sta a quelle norme, siamo in una condizione di difetto. Non possono essere utilizzati fondi pubblici per l’organizzazione di servizi che non sono adeguati alla norma nazionale. La verità è che questa iniziativa è stata presa da un vecchio regolamento comunale. Quindi, sostanzialmente, hanno copiato un progetto di 19 anni fam cosa più cosa meno».

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