MESSINA. “E’ un periodo delicato, quindi sospendo l’utilizzo della banca dati”. E’ un Cateno De Luca sorprendentemente “istituzionale” quello che ieri pomeriggio ha preso atto dell’annullamento dell’ordinanza sull’obbligatorietà dell’iscrizione alla banca dati per attraversare lo Stretto di Messina da parte del Consiglio dei ministri, ripensamento avvenuto dopo una mattina in cui invece si era dimostrato bellicosissimo, lasciando intendere una disparità di trattamento rispetto a casi analoghi, come l’ordinanza della regione Sardegna, molto simile a quella messinese, sulla quale il ministero dell’Interno non aveva avuto da ridire.

Perchè questa apparente disparità di trattamento? Tutto discende dall’ordinanza 9 del 14 marzo, in cui il presidente della regione Sardegna Christian Solinas spiega che “Il traffico passeggeri su linee marittime da e per la Sardegna è sospeso fino al 25 marzo 2020” tranne che per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, spostamenti per motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Anche loro, comunque “sono tenuti a presentare richiesta di autorizzazione preventiva con almeno 48 ore di anticipo sulla prevista partenza“. Il provvedimento è prorogato con l’ordinanza 13 del 25 marzo, che si mette in pari coi contenuti più stringenti del decreto della presidenza del consiglio dei ministri, per cui gli spostamenti sono autorizzati per “comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, motivi di salute”. Un’altra proroga interviene con l’ordinanza 15 del 3 aprile, anch’essa per adeguarsi al dpcm che allunga i tempi del “lockdown”.

Cosa c’è di diverso rispetto all’ordinanza di Cateno De Luca? L’ordinanza 105, quella “cassata” dal Consiglio dei ministri dopo essere stata dichiarata illegittima dal Consiglio di stato, prevedeva che “chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il porto di Messina, sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto, è tenuto, almeno 48 ore prima dell’orario previsto di partenza, ad accedere al sistema di registrazione on-line www.sipassaacondizione.comune.messina.it“, nonchè di “allegare la documentazione comprovante il ricorrere della motivazione prescelta per lo spostamento, indicare la località di destinazione ove dichiara di trascorrere il periodo di isolamento fiduciario, dichiarare di avere informato il Sindaco del Comune di destinazione, allegando la richiesta munita di apposito Visto/Nulla Osta del Sindaco (questo poi è stato corretto, perchè avrebbe imposto obblighi a carico di altri sindaci, cosa non possibile, ndr), e attendere il nulla osta da parte della Polizia municipale di Messina.

Ebbene, secondo il Consiglio di stato, “E’ del tutto inconfigurabile, nel vigente ordinamento giuridico, un potere del sindaco di un comune di dettare norme che possano trovare applicazione ed avere efficacia obbligante al di fuori del perimetro della propria circoscrizione territoriale”: in pratica, gli effetti dell’ordinanza di De luca non ricadono solo su Messina, territorio sul quale ha competenza amministrativa, ma su tutti gli altri 390 della Sicilia, più su almeno Villa San Giovanni in Calabria. L’obbligo di regolamentare l’ingresso non solo a Messina ma nell’isola, insomma, “in nessun modo può fare capo ad un sindaco, ma a un presidente di regione si”, ha spiegato molto sommariamente il costituzionalista Antonio Saitta, interpellato da LetteraEmme: motivo per cui sulla validità delle ordinanze della Sardegna, il Consiglio di stato non è stato chiamato in causa, e nessuno ha sollevato questioni di legittimità. Non solo. Secondo il consiglio di stato, l’ordinanza di De Luca viola quattro articoli della costituzione su libertà personale e libertà di circolazione, e disparità di trattamento rispetto ad altri cittadini italiani.

Come risponde il Comune? Spiegando che, in sostanza, nonostante De Luca da settimane dica che dallo Stretto non si passa senza la sua autorizzazione, la realtà è molto, molto diversa. Lo spiega lo stesso De luca nelle “memorie difensive” a sostegno della sua ordinanza e in contrasto col parere del Consiglio di stato: “L’ordinanza non prevede alcuna misura che impedisca l’accesso al suolo comunale, né prevede una misura di “fermo”, né tanto meno dispone un obbligo di re-imbarco per i passeggeri, di fatto lasciando inalterata la loro libertà di movimento e spostamento. Quanto poi alla presunta violazione dell’art. 16 della Costituzione, si osserva che la libertà di circolazione dei passeggeri che non abbiano ottenuto il Nulla Osta, o che non abbiano completato la registrazione, non è compromessa in alcun modo, non prevedendosi nell’Ordinanza l’adozione di alcuna misura in tal senso”. In pratica, chi voglia attraversare lo Stretto non può essere sottoposto ad alcuna limitazione, registrazione alla banca dati o meno. Per questo, quella di Cateno De Luca di ieri, alla prima corsa della Caronte dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza, non è stata “elasticità”, concedendo a chi non l’aveva fatto di registrarsi a Messina: è che proprio non poteva esercitare alcun potere di coercizione.

“Il Consiglio di stato usa un termine che è il più forte che si possa usare, definendolo “autoevidente” e “abnorme””, spiega Santi Delia, avvocato amministrativista interpellato da LetteraEmme, commentando i motivi dell’annullamento e spiegandone i motivi. “E’ proprio la Legge (Dl n. 19/20) a escludere interventi diversi dallo Stato nell’ambito di tale emergenza. La competenza è delle sole Regioni ma per “specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento”, mentre i Sindaci dal comma 2 sono categoricamente esclusi”, continua. Quindi il paragone con l’ordinanza regionale sarda non regge? Nemmeno per idea, è il parere dell’amministrativista.”E’ inappropriato richiamare ordinanza della Sardegna in quanto in primis è regionale ma soprattutto è del 14 marzo, dopo 5 giorni dalla chiusura dell’Italia e volta a fronteggiare quindi “specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento”. Qui oggi non c’è ed è perfino confessato che manca una “specifica situazione sopravvenuta di aggravamento”.

Non solo. De Luca, nelle memorie difensive, aveva anche citato un’ordinanza del sindaco di Capri, la 18 del 5 aprile 2020, secondo la quale “con decorrenza immediata e fino al 14 aprile 2020 è vietato a chiunque entrare nel territorio del Comune di Capri”. Ordinanza che, però, differentemente da quella messinese, ha effetto solo sul comune dell’isola campana, e non su altri territori sui quali il sindaco non ha giurisdizione. “No comment su Capri visto che è dal 5 al 14 giusto per non farli andare a farsi la Pasqua….”, conclude tra il serio e il faceto Santi Delia.

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Nino
Nino
11 Aprile 2020 2:58

Si, ma però, ma dai. Lui la voleva la banca dati. Che vuol dire che non si può fare? Siamo proprio nella Repubblica delle Banane. Che c’entra che lui è il Sindaco e quello è il presidente della Regione? Lui si può anche fare soggetto decisore e firmare quello che vuole! Ecco 😛

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[…] “Si passa a condizione”, come spiega la stessa amministrazione comunale messinese nelle memorie difensive dopo l’annullamento con decreto del presidente della repubblica Sergio Mattarella. […]

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[…] che blocco non fu e che portò all’istituzione di una banca dati per l’attraversamento, fatta a pezzi da Mattarella in persona, e che De Luca stesso spiegò di non poter attuare): «Abbiamo pagato ovviamente le conseguenze perché il delitto di lesa maestà in Italia pesa più […]