MESSINA. Perchè il Tar di Catania ha respinto entrambi i ricorsi presentati contro le elezioni amministrative di Messina del 24 e 25 maggio 2026, confermando la legittimità del voto che ha portato alla rielezione di Federico Basile e al rinnovo del Consiglio comunale? Dopo le due sentenze, sono state pubblicate ieri anche le motivazioni, che mettono un punto, almeno per il momento, alle contestazioni sulla data delle elezioni e sull’ammissione delle liste collegate al sindaco, presentate senza la raccolta delle firme degli elettori.

Due i ricorsi esaminati dai giudici amministrativi. Il primo, presentato da Salvatore Bucceri, candidato nella lista “Rinascita Messina – Sciacca Sindaco”, e Sebastiano Dibilio, contestava sia la scelta di andare al voto a maggio, dopo le dimissioni di Basile, sia la regolarità dell’ammissione di 14 liste collegate al primo cittadino. Il secondo, presentato da Michele Laghezza e Giuseppe Currò, si concentrava invece sull’esenzione dalla raccolta firme per le 15 liste riconducibili alla coalizione di Basile.

La questione principale riguardava proprio le liste presentate senza le firme degli elettori. Secondo i ricorrenti, Sud chiama Nord non avrebbe potuto beneficiare dell’esenzione per più liste contemporaneamente. Il Tar, però, ha dato un’interpretazione diversa della normativa regionale: la legge siciliana consente ai partiti o gruppi politici che hanno ottenuto rappresentanza all’Assemblea regionale siciliana, alle condizioni previste dalla norma, di presentare liste senza raccogliere le sottoscrizioni degli elettori. Per i giudici, questa possibilità non è limitata a una sola lista per partito. La normativa, infatti, non stabilisce un numero massimo di liste che possono usufruire dell’esenzione, purché siano riconducibili allo stesso soggetto politico che ne ha diritto. Non spetta quindi al tribunale introdurre una limitazione che la legge non prevede.

Respinte anche le contestazioni relative ai simboli delle liste e alla loro presentazione da parte di un unico rappresentante politico. Secondo il Tar, le modifiche grafiche richieste dalla commissione elettorale non avevano alterato l’identità delle liste o i candidati, mentre la presentazione di più liste da parte dello stesso rappresentante non costituisce una violazione delle regole elettorali.

Nella prima sentenza viene affrontata anche la questione del parere dell’Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana,  reso “non ostensibile” (cioè non divulgabile), in merito all’ormai altrettanto mitologica esenzione dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste di Sud chiama Nord: circostanza che si era chiusa, con l’accettazione delle liste da parte della commissione elettorale, ma intorno alla quale è scoppiata la guerra politica totale tra il candidato del centrodestra Marcello Scurria e lo stesso De Luca (qui, più o meno, tutta la vicenda). Il Tar ha ritenuto che non fosse necessario acquisirlo, dal momento che la decisione sulla legittimità delle liste doveva essere presa sulla base delle norme vigenti e non di un parere amministrativo.

L’altra questione riguardava la data delle elezioni. Basile aveva presentato le dimissioni il 7 febbraio 2026, diventate definitive il 27 febbraio. Secondo i ricorrenti, il superamento del termine del 24 febbraio previsto dalla normativa nazionale avrebbe dovuto comportare il rinvio delle elezioni al 2027. Anche in questo caso il Tar ha respinto la contestazione, chiarendo che in Sicilia si applica la normativa regionale, che prevede il ritorno alle urne nel primo turno elettorale utile. Per i giudici, quindi, la scelta di votare a maggio è stata legittima, anche perché la disposizione regionale punta a evitare che un Comune rimanga commissariato più a lungo del necessario.

Con le sentenze 2739 e 2740 del 2026, dunque, il Tar ha respinto nel merito entrambi i ricorsi, senza rilevare irregolarità tali da giustificare l’annullamento delle elezioni. In entrambi i procedimenti i giudici hanno disposto la compensazione delle spese legali, tenendo conto della novità delle questioni affrontate. Le decisioni confermano quindi, allo stato, la validità delle elezioni comunali di maggio e del risultato che ha portato alla riconferma di Federico Basile alla guida di Palazzo Zanca, con il 58,42% dei voti. In entrambi i giudizi (ma anche in quello “gemello” di Barcellona), il comune di Messina è stato difeso dall’amministrativista Santi Delia.

guest

0 Commenti
meno recente
più recente più votato