MESSINA. Con le belle giornate e l’inizio di giugno comincia ufficialmente anche a Messina la stagione estiva 2024, con i locali che, a poco a poco, si spostano verso la litoranea per la movida dedicata ai messinesi. Contestualmente, arriva anche l’ordinanza sindacale firmata dal primo cittadino Federico Basile che limita la diffusione di musica durante la settimana per disciplinare la movida in città.

In particolare, il lunedì, primo giorno della settimana, “non è consentita alcuna attività musicale in nessuna tipologia di esercizio commerciale“, si legge nell’ordinanza. Dal martedì alla domenica, previo rilascio di apposita autorizzazione (e fermo restando il divieto di svolgere attività danzante), “è consentita l’organizzazione di serate di intrattenimento musicale, senza invito al ballo, dalle ore 21:00 alle ore 00:30 del giorno seguente”. Sempre dal martedì alla domenica, invece, “per i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S. è consentita l’organizzazione di serate danzanti dalle ore 21:00 alle ore 02:30“. Nonostante i divieti, però, “rimane consentita dal martedì alla domenica l’emissione di musica di sottofondo che non rechi disturbo in tutti i pubblici esercizi”, spiega sempre il documento firmato dal sindaco di Messina.

Infine, viene ordinato “agli esercenti di distributori automatici di bevande h24, che insistono nel territorio comunale, di disattivare la distribuzione di bevande alcoliche a partire dalle ore 23.00 e sino alle ore 7.00″, nonché che “a partire dalle ore 19.00, la vendita di bevande da asporto dovrà avvenire tramite sbicchieramento attraverso bicchiere monouso”.

È prevista una tolleranza? Sì, di 20 minuti, “che dovranno essere sfruttati per abbassare il volume ed invitare i clienti a sfollare”.

Cosa succede in caso si trasgredisca? “Fatti salvi i reati in cui il trasgressore possa essere incorso e l’eventuale adozione di provvedimenti specifici, per finalità cautelari o interdittive: i trasgressori che violano anche una soltanto delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 pari ad € 200.00; i medesimi trasgressori, in caso di seconda violazione all’interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 pari ad € 350.00, oltre all’immediata sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un periodo da 1 a 7 giorni; i medesimi trasgressori, dalla terza violazione all’interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 pari ad € 500.00, oltre all’immediata sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un periodo da 8 a 15 giorni”, conclude l’ordinanza.

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