MESSINA. Sarà Referendum Montemare: ricorso del Comune di Messina respinto dal Tar di Catania, che conferma il Commissario ad acta Vincenzo Raitano, che avrà il compito di occuparsi di tutte le procedure relative alla consultazione elettorale, compresa l’indizione di una data (sui cui resta un punto interrogativo). La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale è stata emessa questa mattina, dopo la trattazione che si era tenuta il 9 marzo 2022.

Uno degli ultimi atti da sindaco di Messina da parte di Cateno De Luca era stato proprio quello di opporsi alla nomina di un commissario ad acta per andare alle urne. La Regione aveva più volte sollecitato il primo cittadino a indire una data, cosa che per svariati motivi, non ritenuti validi dalla Regione Siciliana, non aveva fatto. Così l’ultimatum da parte dell’Assessorato alle Autonomie Locali, anche questo ignorato, e la nomina di Raitano. De Luca, non arrendendosi, ha fatto ricorso, l’ennesimo della sua sindacata contro il Referendum di Montemare, tutti con l’unico risultato di ritardare la consultazione senza mai impedirla definitivamente. Qui tutta la storia.

«Ritiene, in particolare, il Collegio che sussiste l’inerzia/inadempimento dell’amministrazione presupposto dell’intervento sostitutivo ex art. 24 l.r. n. 44 del 1991, applicabile al caso di specie, attesi il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 4 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 24 marzo 2003, n. 8, il sollecito da parte del competente Assessorato del 1 settembre 2021 e la conseguente diffida del Servizio III – Ufficio Ispettivo del 10 settembre 2021 – si legge nella sentenza – Del resto, l’esistenza del decreto sindacale n. 40 del 2020, con il quale il Sindaco ha sospeso le consultazioni referendarie sino al 31 gennaio 2021 per ragioni epidemiologiche, non fa venire meno la sua inerzia; ciò in quanto non sussiste il potere a questi attribuito di sospendere con decreto sindacale un decreto assessoriale e, conseguentemente, l’autorizzata consultazione referendaria, espressiva dell’esercizio del diritto costituzionalmente tutelato della partecipazione democratica alle consultazioni, sia pure per ragioni di emergenza epidemiologica da Covid 19. In particolare, è da intendersi nullo il decreto sindacale che, per ragioni epidemiologiche, dispone la sospensione della consultazione referendaria autorizzata con decreto dell’Assessore regionale per difetto assoluto di attribuzione, atteso che il Sindaco non dispone, ai termini di legge, di detto potere, spettante a plessi amministrativi diversi; trattandosi di questioni attinenti al riparto di poteri amministrativi tra enti diversi (Regione e Comune) e non tra organi dello stesso ente, in quanto tali involgenti questioni di attribuzione e non di incompetenza relativa, deve predicarsene, non la mera annullabilità, ma la nullità proprio in quanto trattasi di atti adottati in violazione di tale criterio distributivo, sicché la dedotta circostanza, secondo cui il decreto sindacale di sospensione della consultazione non sarebbe stato impugnato nei termini, non assume, in realtà, alcuna rilevanza dirimente a sostegno della tesi del Comune».

«Né sono meritevoli di accoglimento le censure con cui il Comune lamenta la violazione dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà nei rapporti tra amministrazione regionale ed enti locali territoriali, poiché con nota dell’1 settembre 2021, da una parte, è stata portata a conoscenza del Comune di Messina la nota dell’Assessore dell’11 marzo 2021 – aggiunge il Tar – con cui si è indicato che i termini della consultazione elettorale avrebbero dovuto essere uniformati a quelli previsti dal d.l. n. 25 del 2021 e, dall’altra, sono state chieste informazioni al Sindaco sull’attivazione dell’iter di convocazione della consultazione referendaria, in considerazione dell’imminente scadenza della “finestra elettorale” di cui al citato d.l.».

Subscribe
Notify of
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments