MESSINA. E’ botta e risposta fra il presidente di Messinaservizi Bene Comune, Pippo Lombardo, e l’avvocato Santi Delia, che ha difeso un dipendente della società partecipata del Comune di Messina escluso da una selezione volta al reclutamento di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Inizialmente l’avvocato aveva raccontato la vicenda, ricostruendola dal suo punto di vista, poi la risposta del presidente di Messinaservizi e adesso una contro-risposta di Santi Delia, con alcuni chiarimenti.

Di seguito le precisazioni dell’avvocato Delia:

Ho letto stamane la dichiarazione del Presidente di Messinaservizi Bene comune secondo cui “non è vero che un dipendente di Messinaservizi Bene Comune è stato escluso da una selezione perché sindacalista“.

La dichiarazione non può che lasciarmi perplesso giacchè, a differenza di quanto si dichiara, come dimostrano i provvedimenti del Tribunale, l’esclusione del dipendere era, appunto, espressamente – con bando redatto da Messinaservizi e non dal sindacato, dal Tribunale o dalla difesa del ricorrente – prevista nel bando di selezione.

E’ solo a seguito della notifica del primo ricorso che la Commissione nominata da Messinaservizi, avvedutasi evidentemente dell’illegittimità della previsione, ha modificato le regole del concorso. Sono proprio i provvedimenti del Tribunale, difatti, a darne atto (il ricorrente “aveva proposto innanzi a questo Tribunale un ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale aveva contestato l’illegittimità della clausola del bando che escludeva i rappresentanti sindacali; che il 22 gennaio 2020 Messinaservizi si era costituita in giudizio deducendo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, giacché la commissione con verbale del 5 novembre 2019 aveva deciso di disapplicare il bando nella parte contestata con il ricorso e di escludere lo stesso “per mancanza del requisito dell’inquadramento compreso fra il 5 e l’8 livello”).

Nessuno, dunque, “pensava”, come incautamente sostiene Messinaservizi Bene Comune,  di essere escluso per tale ragione giacchè, più che un “pensiero” persecutorio è il bando stesso, che si allega, che impone tale clausola escludente (ultimo capoverso della prima pagina) e che ha costretto il lavoratore ad attivare la fase giudiziale dopo, peraltro, le espresse diffide a rimuovere la clausola prive di riscontro.

Che si faccia credere, dunque, che tale azione volta a contestare l’esclusione per tali ragioni sia stata incauta, non è francamente corretto avendo il Sindacato persino diffidato la Società ad eliminare la clausola prima di vedersi costretto ad agire.

Stupisce, dunque, che invece di ricevere delle assunzioni di responsabilità formali per l’adozione di un atto tanto illegittimo da essere ritenuto tale dalla stessa Commissione di concorso prima ancora dell’intervento del Tribunale, ci si preoccupi di fornire precisazioni che, a ben vedere, appaiono solo utili a decontestualizzare un procedimento unitario che il Tribunale ha ben ricostruito.

Le decisioni del Tribunale, d’altra parte, non potevano riprendere “in diritto” le questioni sulla clausola escludente del bando in parola giacchè, appunto, è la stessa Società ad averle superate ritenendole, essa stessa, illegittime e da disapplicare.

In merito, infine, all’annuncio secondo cui “quanto disposto dal Tribunale del Lavoro sarà oggetto di serena e attenta valutazione di questa azienda”, non può che evidenziarsi che i provvedimenti giudiziali, pur con la serenità annunciata, vanno semplicemente eseguiti anche in quanto, il Tribunale ha chiarito come l’attribuzione dell’incarico “costituisce attività vincolata e non discrezionale, atteso che il lavoratore è l’unico soggetto partecipante alla procedura e il bando espressamente prevede che “nel caso in cui pervenisse una sola domanda, rispondente ai requisiti richiesti, l’incarico, previa adeguata formazione ed affiancamento, sarà affidato”.

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