MESSINA. “Il garante della privacy viola la normativa sulla privacy?” Non l’ha preso bene, Cateno De Luca, l’ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa da cinquantamila euro inflittagli dall’autorità di garanzia con la motivazione che “per denunciare situazioni di degrado presenti nel suo Comune, un sindaco non può pubblicare sulle proprie pagine social immagini e video in chiaro di minorenni disabili e di persone disagiate, o di presunti autori di trasgressioni esponendoli ai commenti offensivi degli utenti del social network”. E in un lungo comunicato, il sindaco di Messina ha spiegato la sua versione.

Sostanzialmente De Luca lamenta che la notizia del provvedimento sia stata diffusa senza che abbia avuto “facoltà di proporre ricorso innanzi l’Autorità giudiziaria entro il termine di giorni trenta dalla notifica”. Secondo la nota, “costituisce principio pacifico ed incontrastato del nostro sistema giudiziario che fino a quando un provvedimento non acquista lo stato di definitività, dello stesso non si faccia pubblicazione né pubblicità proprio perché il Giudice potrebbe ritenerlo illegittimo ed annullarlo”. Inoltre, secondo De Luca, il garante “ha dimostrato una fretta ingiustificata pubblicando il suo provvedimento appena 5 giorni dopo la sua notificazione”. Circostanza, questa, piuttosto bizzarra, dato che le pronunce del garante della privacy sono pubbliche, e l’ordinanza avversa a De Luca, che gli è stata notificata giovedì 17 giugno, è datata 13 maggio. Non solo: la stessa procedura frettolosa che il sindaco lamenta, a palazzo Zanca è quasi la prassi. L’albo pretorio del comune di Messina, in cui per legge è pubblicata tutta l’attività amministrativa di Palazzo Zanca, più di una volta ha riportato provvedimenti amministrativi prima che questi fossero notificati ai destinatari, che ovviamente godono dello stesso diritto di De Luca di proporre ricorso.

Un’altra doglianza del sindaco è che “il garante ha ritenuto di sanzionare la pubblicazione dei detti video equiparando la pubblicazione sulla pagina facebook “De Luca Sindaco di Messina” ad una pubblicazione giornalistica“: perchè il garante ha ritenuto di dover equiparare la pagina facebook del sindaco ad una testata giornalistica (“e delle altre forme di manifestazione del pensiero”, puntualizza l’ordinanza), come afferma De Luca nella sua invettiva? Proprio per il carattere molto poco istituzionale dei suoi contenuti.

Nella memoria difensiva, De Luca affermava che “a partire dal momento della propria elezione alla carica istituzionale di Sindaco, la pagina Facebook “De Luca Sindaco di Messina” è stata utilizzata “per diffondere e rendere nota alla cittadinanza, l’azione amministrativa (…) quotidianamente [svolta] nell’ambito del proprio mandato e quindi interagire con i cittadini e (…) stimolarne la partecipazione”.  La risposta del garante della privacy è tranciante: “l’avvenuta pubblicazione all’interno del predetto profilo social – il cui account risulta intestato alla persona di Cateno De Luca – di contenuti di propaganda politica, nonché di resoconti di vita quotidiana e familiare di quest’ultimo comporta che il trattamento effettuato non possa inequivocabilmente ricondursi alla titolarità dell’ente rappresentato, ma appaia per lo più quale espressione di un’iniziativa del singolo”. La commistione cioè di privato, pubblico e politico, fa venire meno l’istituzionalità della pagina, secondo Pasquale Stanzione, presidente e relatore dell’ordinanza.

“In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che il trattamento posto in essere dal resistente debba essere valutato utilizzando come parametro di riferimento le norme del Codice che contengono i principi applicabili nell’ambito dell’attività giornalistica e delle altre forme di manifestazione del pensiero e pertanto, in ragione di ciò, le presunte violazioni di legge notificate al medesimo sono state individuate nella diffusione di dati personali, in particolare video ed immagini, idonei a rendere identificabili i soggetti interessati, tra i quali minori di età, fornendo, in alcuni casi, anche dettagli riguardanti aspetti particolarmente delicati della loro vita senza che ciò potesse dirsi corrispondente ad un interesse pubblico o sociale rilevante”, spiega nel dettaglio il garante.

Quanto alla condotta del sindaco riguardo l’iter del provvedimento, l’ordinanza nota come De Luca “non ha ritenuto di produrre memorie difensive a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di cui sopra e che i contenuti oggetto di contestazione risultano tuttora presenti all’interno della pagina Facebook “De Luca Sindaco di Messina”, ad eccezione di uno – nello specifico il video riguardante due persone intente a gettare rifiuti in area deputata allo smaltimento – rimosso dal medesimo in riscontro alla prima richiesta di informazioni inviata dall’Autorità”, si legge. E infatti il garante annota “l’assenza di collaborazione desumibile dall’inerzia manifestata dal titolare del trattamento successivamente alla comunicazione di avvio del predetto procedimento”, e nelle conclusioni scrive chiaro e tondo che “in seguito alla notifica della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 166, coma 5 del Codice il titolare del trattamento non ha fornito alcun elemento in ordine alle contestazioni mosse dall’Autorità, né ha adottato alcuna misura a tutela dei diritti dei soggetti interessati, quali indicati nella predetta comunicazione, mostrando con ciò un atteggiamento poco incline alla collaborazione con l’Autorità successivamente all’iniziale riscontro fornito”.

E nemmeno all’atto della contestazione, prima che l’iter procedimento iniziasse, il sindaco di Messina era apparso troppo sollecito: ad una prima richiesta di informazioni da parte dell’autorità garante, il 5 settembre, non è stata data alcuna risposta, tanto che il garante ne ha inviata un’altra il 24 ottobre dello stesso anno. A cui De Luca ha risposto con una memoria difensiva, spiegando che “il mancato riscontro iniziale era stato dovuto ad un disguido interno“, riporta l’ordinanza dell’Autorità.

De Luca ha comunque annunciato che promuoverà “ricorso avverso questo provvedimento, perché oltre all’evidente erroneità dello stesso, non accetto di ricevere una condanna per un video in cui si è documentato solo il buon esito di un procedimento amministrativo che era stato negato per anni”.

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