MESSINA. Il T.A.R. Catania ha accolto il ricorso proposto dagli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti e annullato la procedura concorsuale bandita dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” per il reclutamento di infermieri pediatrici. È quanto comunicano in una nota i due legali.

«Un concorso atteso da oltre un decennio su cui avevano riposto tante aspettative anche gli oltre cento ricorrenti esclusi. Una settantina tra essi, in particolare, si erano rivolti a diversi legali per contestare gli esiti concorsuali. Tutti i ricorsi proposti, tuttavia, sono stati rigettati negli scorsi mesi dal T.A.R. Catania in fase cautelare e in taluni casi anche con sentenza breve ritenendoli manifestamente infondati. Secondo il T.A.R. etneo, in sintesi, risultavano non convincenti le censure proposte da tali ricorrenti e relative alla presunta violazione dell’anonimato ed all’esistenza di talune domande non attinenti al profilo per cui era concorso», spiegano.

Lo stesso T.A.R. ha invece accolto i ricorsi proposti dall’Avvocato Santi Delia, founder di Bonetti & Delia, annullando l’intero concorso e “ritenendo fondato il dedotto vizio inerente il concreto svolgimento della prima prova concorsuale”, che secondo Delia “non poteva essere un quiz a risposta multipla ma doveva essere un tema e/0 tracce a risposta aperta“.

Secondo il T.A.R., riporta il comunicato, “è fuori di dubbio che per “prova scritta” debba intendersi, in generale e nel silenzio della normativa, la redazione di un elaborato su un tema assegnato dalla Commissione di concorso”. “La ratio legis è evidente, se si considera che la risposta sintetica implica un approccio critico che consente di saggiare la preparazione del candidato molto più di quanto non si possa desumere dal quesito a riposta multipla. (..) La scelta della Commissione esaminatrice e, quindi, dell’Amministrazione resistente, di organizzare la prova scritta esclusivamente secondo le modalità dei quesiti a risposta multipla è illegittima perché in contrasto con l’art. 43 D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220. Sussiste, dunque, la dedotta illegittimità tanto del bando (nella parte in cui prevede la possibilità di svolgimento della prova scritta tramite test a risposta multipla) quanto dei provvedimenti impugnati con cui l’Amministrazione ha predisposto ed espletato la prova scritta nella forma della soluzione di quiz a risposta multipla“.

Si tratta, commenta l’Avvocato Santi Delia, “del vizio a cui ci riferivamo in fase di valutazione prognostica dell’azione, quando parlavamo di inidoneità della prova rispetto al profilo messo a concorso. Non abbiamo, difatti, contestato solo talune delle singole somminastrate ma, in radice, la scelta dell’Azienda e della Commissione di imporre una prova scritta a quiz per l’accesso ad un profilo superiore al VI livello quando, al contrario, le norme da noi individuate e che il T.A.R. ha confermato essere applicabili alla procedura, impongono la selezione dei candidati attraverso prove a tema o con domande a risposta aperta e non chiusa“. Dopo oltre un decennio di attesa, d’altra parte, stupisce che l’Amministrazione, stante a quanto risulta dalla decisione del T.A.R. e dalla piana lettura della Legge, non abbia approfonditamente valutato le fonti generali (DPR n. 487/94) e speciali (DPR n. 220/2001) applicabili ad un concorso come quello che ci occupa, decidendo arbitrariamente i criteri di selezione di un concorso pubblico. La verità, a parere di chi scrive, conclude l’Avvocato Santi Delia, “è che troppo spesso l’onere costituzionale della concorsualità viene solo formalmente rispettato preferendo velocizzare le procedure attingendo al sistema dei quiz a risposta multipla che, soprattutto ove somministrate senza accesso alle procedure di validazione internazionali (e qui la Commissione aveva ideato i quiz il giorno stesso della prova senza alcun vaglio di esperti validatori) è priva di ogni effettiva capacità a selezionare i migliori rappresentando una cabala più che un concorso“.

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