MESSINA. Prosegue il botta e risposta tra l’avvocato Santi Delia e Messina Servizi. Dopo la nota inviata questa mattina dal legale riguardo “l’illegittimità dell’inserimento del limite di età in un bando di concorso della partecipata” e la risposta di Messina Servizi  arriva la contro risposta dell’avvocato.

“A differenza di quanto sostenuto da MessinaServizi secondo cui ‘il bando non sia stato mai impugnato’ spiace chiarire che così non è come dimostrano gli atti processuali. Non si potrebbe, difatti, ottenere la ‘declaratoria di illegittimità della clausola del bando relativa al requisito dell’età tra 18 e i 40′ senza, appunto, aver agito innanzi alla competente autorità giudiziaria per chiederlo. Messinaservizi, invero, dimenticando che è una società partecipata dal Comune e che come tale soggiace alla giurisdizione del Giudice Ordinario e non del T.A.R. sembra esultare per non aver subito il radicale annullamento di tutti i propri atti che, invero, nessuno ha chiesto. E’ stato chiesto, ed ottenuto, difatti, con condanna alle spese della Società, della rivalutazione del candidato escluso.

Tale soggezione al Giudice Ordinario che, ex lege, dichiara illegittimi gli atti per come richiesto dal ricorrrente, inoltre, non è un vanto di Messinaservizi e dei firmatari della nota di replica ma scelta del Legislatore che con l’art. 19 D.lgs. n. 175/2016, ha ritenuto di far ‘restar ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e sulle procedure di reclutamento’. Singolare, poi, essendovi dei precedenti di analogo tenore oggi enfatizzati dalla Società pubblica come la stessa abbia ritenuto di resistere in giudizio, con risorse pubbliche, invece di adeguarsi alla stessa evitando anche la condanna alle spese.

 Non si comprende, poi, come un ricorso sia accolto (con condanna alle spese) senza sposare la tesi difensiva proposta anche in quanto, a differenza di quel caso citato, Messinaservizi, in questo giudizio, aveva sostenuto che non era ‘colpa’ sua aver inserito la clausola ma del Centro per l’impiego che quindi doveva essere chiamato in giudizio. Il Tribunale ha chiarito, a differenza di quanto sostengono l’Assessore e il Presidente, che non è così giacchè ‘con riferimento alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Centro per l’Impiego va rilevato che nel caso di specie, a differenza del caso oggetto dell’ordinanza citata da parte resistente, non viene contestato la erronea attribuzione di un punteggio per carichi familiari di competenza del Centro per l’Impiego, bensì l’illegittimità della clausola del bando redatto dalla Messina Servizi Bene Comune spa con nota del 13.08.2019’.

In merito poi al fatto che la Società continua a sostenere la legittimità della clausola sull’età che non sarebbe ‘stata inserita con finalità discriminatorie, ma solo in considerazione  del tipo di attività da espletare che, come chiunque può immaginare e comprendere, richiede una prestanza fisica che mal si concilia con un’età più avanzata e, trattandosi di assunzione a tempo determinato, non è nemmeno possibile che il personale assunto e non in grado di svolgere adeguatamente le proprie mansioni possa essere adibito ad attività diverse’, non può che prendersi atto che la Società insiste nei propri illegittimi comportamenti sostenendo, ancora, che un soggetto oltre i 40 anni non può fare l’operatore ecologico, nonostante in ipotesi in perfetta idoneità fisica, a differenza di uno di 25 che potrebbe non esserlo.”

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