MESSINA. In riferimento all’articolo pubblicato dal Vs giornale dal titolo “Tour di De Luca, polemiche a Catania per il suo furgone: sosta in ztl e targa di prova” chiariamo innanzitutto che il mezzo sostava in zona ztl a seguito di regolare autorizzazione ottenuta dall’ufficio di gabinetto del comune di Catania protocollo n. 108302 del 16 marzo 2022. Relativamente invece alle osservazioni sollevate rispetto all’uso della targa di prova si chiarisce quanto segue:

Con decreto-legge n. 121/2021, convertito con legge n. 156/2021, sono state introdotte importanti modifiche al codice della strada. Una di queste riguarda la circolazione dei veicoli con targa prova che, secondo le nuove disposizioni, è consentita anche per i veicoli già immatricolati. La recente disposizione normativa ha sostanzialmente superato l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione che aveva sancito il principio contrario vietando tale facoltà, autorizzando la circolazione dei veicoli già immatricolati con targa prova a condizione che la circolazione avvenga per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti anche per ragioni di vendita o di allestimento. Tuttavia, le superiori limitazioni non si applicano per i concessionari, le fabbriche costruttrici e i titolari di officine di riparazione o trasformazione. È sempre obbligatorio invece che il soggetto titolare della targa prova, o un suo delegato o collaboratore, viaggi a bordo del mezzo. In sostanza De Luca non ha commesso alcuna violazione: il veicolo circola con una regolare targa prova ed il titolare dell’autorizzazione, nonché titolare di una autofficina, è a bordo del mezzo. Risultano rispettate le condizioni previste dalle nuove disposizioni del Codice della Strada.

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