CATANIA – Nuova bocciatura per la lista Micari presentata in ritardo a Messina. Anche il Tar di Catania esclude Rosario Crocetta dalla competizione elettorale. Rigettato innanzitutto il trasferimento degli atti al Tar di Palermo, il tribunale amministrativo catanese boccia così implicitamente anche il ricorso presentato nel capoluogo: “Il collegio ritiene di non dover accogliere, anche a tutela dei ricorrenti che hanno adìto questo Tribunale, nonché delle esigenze pubbliche di carattere generale sottese a questo tipo di giudizio, l’istanza di trasmissione degli atti al Presidente del Tar Palermo; e ciò in ragione delle seguenti considerazioni”.

Fabrizio Micari, però si dice ancora “fiducioso”, nel ricorso presentato a Palermo.

Le motivazioni della sentenza di Catania:

“Nel merito il ricorso è infondato, e quindi va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.

Innanzitutto, mentre nel ricorso si afferma che alle ore 16,00 il dr. Davide Siragusano, presentatore della lista, si trovava “nei pressi dell’ingresso” dell’edificio del Palazzo di Giustizia di Messina (ma anche “all’ingresso del Tribunale medesimo”), nella sua dichiarazione allegata al ricorso il suddetto presentatore afferma che alle ore 16 “circa” si trovava “nei pressi” del Tribunale di Messina (e non del suo ingresso); che può voler dire anche a notevole distanza.

In secondo luogo, nel ricorso, dopo aver chiarito che il sig. Giovanni Rovito, delegato titolare della lista, “intorno alle 15,40…si era già premurato d’entrare, portando con sé una parte della documentazione, nell’aula all’interno della quale si trovava il Cancelliere incaricato della ricezione delle liste”, si precisa che “qualche minuto dopo…il Dottore Siragusano…si recava velocemente verso la porta d’ingresso dell’aula medesima”; quasi a far credere quindi che il dr. Siragusano già prima delle 16 si trovasse all’interno del Tribunale. Ma nella sua dichiarazione allegata al ricorso lo stesso soggetto dichiara una cosa diversa, e cioè di essere entrato in tribunale “qualche minuto dopo le 16”; cioè già in ritardo.

Appare del tutto non credibile poi, anche per la conferma data dall’interessato sul suo essere arrivato in ritardo, la versione secondo cui il dr. Siragusano sarebbe stato per un tempo imprecisato “a battere insistentemente la porta medesima chiedendo che gli venisse aperta”, e che solo “alle ore 16,10 circa, di fronte a tali insistenti richieste di apertura della porta d’ingresso accompagnate da chiamate verbali”, il sig. Rovito si sarebbe indotto ad aprire personalmente la porta, “sicchè il Dottore Siragusano entrava nell’aula con l’intera documentazione in suo possesso”.

Sta di fatto che, alle ore 16, il dr. Siragusano, e per sua esclusiva negligenza, non si trovava neanche all’interno del Tribunale, e pertanto legittimamente non è stato ammesso a presentare tardivamente la documentazione mancante.

Pertanto, non può che farsi riferimento a quanto risulta dal provvedimento impugnato, e cioè che, “come risulta dal verbale di ricezione della lista”, stranamente non depositato, “alle ore 16.00…sono stati depositati esclusivamente n. 2 dichiarazioni di accettazione della candidatura e n. 2 certificati relativi a detti candidati”, e “che, dunque, entro il termine previsto non risultava depositata né la lista dei candidati, né la prescritta documentazione richiamata dall’art. 15, comma 3, della legge regionale n. 29/1951 e successive modificazioni”.

Subscribe
Notify of
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments