MESSINA. “Il Marchio deve intendersi anche come marchio di qualità e di garanzia per l’incremento produttivo, dei servizi e/o eventi del territorio della Città di Messina e incrementare il livello quali-quantitativo delle offerte, facilitare la fruizione e l’accesso di beni e servizi per incentivare l’imprenditoria del luogo nella salvaguardia delle tradizioni locali, rendere identificabile e quindi riconoscibile, semplificata e unitaria l’immagine per l’utente finale con l’indicazione istituzionale della qualità dell’offerta”.
Il comune di Messina modifica le linee guida per l’uso del marchio VisitMe, per garantire che gli esercenti che chiedono l’ammissibilità all’utilizzo del brand siano all’altezza di quello che Palazzo Zanca ritiene sia la strategia di marketing territoriale scelta: e i parametri sono “sicurezza dei luoghi di lavoro, conoscenza delle lingue straniere, cortesia, accoglienza ed ospitalità, identità messinese e conoscenza del territorio”, spiega il documento.
Ad accertarsi del rispetto dei parametri sarà un “Comitato di Certificazione”, composto dal responsabile dell’Ufficio “Tutela del Mercato” della Camera di Commercio, dal responsabile dell’Ufficio Polizia Municipale, e da eventuali ulteriori figure nominate dal Sindaco, “con specifiche competenze nel campo dell’accreditamento e della certificazione, anche previo avviso pubblico per la manifestazione d’interesse”.
“Il Comune di Messina effettua indagini e verifiche finalizzate ad accertare il corretto uso del marchio e il rispetto dalle presenti Linee Guida, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli iscritti”, aggiunge il documento. Cosa rischia chi utilizza il marchio ma non rispetta le linee guida? Come primo “avvertimento una diffida: nel caso di atti di lieve entità, che rilevino buona fede da parte dell’utilizzatore e che non comportino maggiori gravi danni all’immagine del marchio stesso anche a seguito di ripetute segnalazioni. Quindi la sospensione per un anno dalla concessione d’uso: nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei concessionari, un rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio. Infine la revoca: nel caso di gravissimi comportamenti contrari alle Linee guida e/o all’immagine dell’Ente proprietario del Marchio, nonché nel caso che perdurino comportamenti scorretti”, conclude il documento.


