MESSINA. I pre pensionamenti effettuati dall’Atm sono illegittimi, i lavoratori messi in quiescenza “d’ufficio” andranno reintegrati in organico, e a loro favore andrà corrisposta un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale. Lo ha deciso il Tar di Catania, in una pronuncia che riguarda il caso di un lavoratore pre pensionato “forzatamente”. Nella stessa situazione ci sono altri ex dipendenti (meno di una decina i giudizi pendenti, mentre altri stanno tentando la via stragiudiziale). Il lavoratore aveva comunicato all’ATM spa a settembre 2021, di non voler accedere al pensionamento anticipato ed a permanere in servizio fino al raggiungimento del sessantasettesimo anno di vita più sei mesi, per raggiungere la massima anzianità lavorativa di quarant’anni e di beneficiare dei miglioramenti retributivi e normativi del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Nonostante questo, dall’azienda arrivava la comunicazione del provvedimento di collocazione in quiescenza d’ufficio con cessazione del rapporto di lavoro in data 31 ottobre 2022. Il dipendente aveva impugnato il licenziamento perché “combinato in assenza di preavviso, ingiustificato, non previsto ex legge, né per contratto, né applicabile alla fattispecie in esame, in quanto non liberamente scelto dal lavoratore, ma imposto dal datore di lavoro”. Il Tar ha dato ragione al lavoratore, reintegrandolo e imponendo all’Atm il pagamenti di arretrati, contributi e interessi.

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