MESSINA. Una lettera indirizzata, fra gli altri, al Premier e al Ministero degli Interni per segnalare il “mancato riscontro nostre lettere inviate alla Prefetta di Messina” in merito alla “presunta illegittimità dell’ordinanza sindacale n.18 del 17 gennaio 2021”. A scriverla è l’Osservatorio Urbano CUB Messina, che chiede alle istituzioni di “sollecitare la Prefetta a dare riscontro alle nostre missive ed in particolare alla legittima richiesta d’incontro in occasione del quale avremmo voluto semplicemente rappresentare le nostre preoccupazioni in merito alle tensioni accumulatesi in città a seguito delle contraddittorie prescrizioni comunali”.

«Da quando è partita l’emergenza Covid – si legge nella mota, firmata da Vincenzo Bertuccelli – abbiamo segnalato più volte alla Prefetta di Messina delle criticità, con particolare riferimento alle ordinanze sindacali del Sindaco di Messina che, a nostro avviso, presentavano vari aspetti d’illegittimità in quanto in contrasto con i provvedimenti nazionali e regionali. Nonostante l’invio di una decina di lettere, da Marzo 2020 al Gennaio 2021, non abbiamo mai avuto alcun riscontro da parte della Prefetta di Messina, neanche all’ultima richiesta d’incontro urgente, firmata pure da altri soggetti collettivi locali (Prc, Rete34+, Liberazione Queer+ Messina) ed inviata lo scorso 16 gennaio. Il 18 gennaio u.s. è entrata in vigore l’ennesima ordinanza sindacale del sindaco di Messina che risulta in più punti in contrasto con decreti-legge, DPCM, ordinanze regionali, prevedendo misure più restrittive relativamente soprattutto alle attività economiche essenziali dell’allegato 23 ed ai servizi alla persona dell’allegato 24».

Tre le richieste contenute nella lettera, anche quella di  “dare una interpretazione autentica sulla vigenza su tutto il territorio comunale dell’art.3 comma 2 e 3 della Legge 22 Maggio n.35 (“i sindaci  non  possono  adottare,  a  pena  di  inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1”; “Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  altresì  agli  atti  posti  in  essere  per  ragioni  di  sanità  in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”) e di “attuare quanto previsto per rendere inefficace l’ordinanza sindacale sopra richiamata nel caso in cui fosse confermata la vigenza dell’art.3 della Legge n.35/2020”.

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