MESSINA. Il comune di Messina ha reso pubblici i regolamenti per la movida estiva, con una delibera di giunta approvata due giorni fa, validi dal primo giugno al 30 settembre. Ecco cosa è previsto, quali attività, in quali giorni, e quali sono le sanzioni per inadempienti e trasgressori.

1. ATTIVITÀ MUSICALI
LUNEDÌ: non è consentita alcuna attività musicale;
– DAL MARTEDÌ ALLA DOMENICA, per i pubblici esercizi, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli Organi competenti e fatto salvo il divieto di attività danzante, è consentita l’organizzazione di serate di intrattenimento musicale, senza invito al ballo, dalle ore 21.00 alle ore 00.30 del giorno seguente;
– DAL MARTEDÌ ALLA DOMENICA, per i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza ex art. 68 T.U.L.P.S., è consentita l’organizzazione di serate danzanti dalle ore 21.00 alle ore 03.15 del giorno seguente; Rimane sempre consentita, dal martedì alla domenica, la diffusione di musica di sottofondo all’interno dei pubblici esercizi, purché non arrechi disturbo alla quiete pubblica e nel rispetto dei limiti di immissione sonora previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e del D.P.C.M. 14 novembre 1997. In ogni caso, la diffusione sonora dovrà essere conforme alle condizioni tecniche indicate nella perizia fonica asseverata presentata dal gestore al SUAP, e in coerenza con le eventuali valutazioni o prescrizioni formulate dall’ARPA.

DEROGA STRAORDINARIA – 2 GIUGNO 2025 (lunedì) In via eccezionale, lunedì 2 giugno 2025, Festa della Repubblica, è consentita l’attività musicale secondo le modalità e gli orari previsti per gli altri giorni della settimana, in deroga al divieto del lunedì. Pertanto, per tale giornata: – i pubblici esercizi potranno svolgere attività musicale dalle 21.00 alle 00.30; – i locali di pubblico spettacolo potranno svolgere attività danzanti dalle 21.00 alle 03.15.

KARAOKE: Nel centro storico della città e nelle aree di pregio architettonico e culturale, il karaoke è consentito esclusivamente all’interno dei locali, con porte e finestre chiuse, ed è vietato nei dehors. È in ogni caso obbligatoria una perizia fonometrica redatta da tecnico abilitato. Nei locali situati nei litorali nord e sud e nelle zone collinari, il karaoke è consentito all’interno della perimetrazione del locale, previa redazione di apposita perizia fonometrica da parte di tecnico abilitato.

VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI. Negli esercizi di vicinato è vietata, dopo le ore 21:00, la vendita di superalcolici ed è consentita, fino alle ore 00:00, esclusivamente la vendita di bevande con gradazione alcolica inferiore a cinque gradi. È fatto divieto assoluto, dalle ore 02:00 alle ore 07:00, di vendita e somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica, anche da parte dei locali muniti di licenza ex art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

DISTRIBUTORI AUTOMATICI E ASPORTO. I distributori h24 devono disattivare la vendita di alcolici dalle ore 22.30 alle ore 07.00. Dalle 21.00 in poi, le bevande da asporto devono essere sbicchierate in contenitori monouso.

Alla fine dell’orario consentito, sarà ammessa una tolleranza massima di 20 minuti, da utilizzare esclusivamente per la progressiva riduzione del volume e per invitare la clientela a defluire ordinatamente. I gestori degli esercizi pubblici e commerciali sono tenuti, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di Polizia Urbana – approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 24.03.2025 – a garantire il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza e al decoro delle aree esterne ai propri locali, che comprendono: – il mantenimento dell’igiene e del decoro delle aree antistanti e limitrofe all’esercizio; – la prevenzione di comportamenti molesti o pericolosi da parte della clientela nelle aree esterne; – la collaborazione con le autorità locali per il presidio e la sicurezza dello spazio urbano.
I trasgressori che violano anche una sola delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pari a euro 200,00; •
in caso di seconda violazione commessa nel medesimo anno solare, si applica la sanzione amministrativa di euro 350,00, oltre all’immediata sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un periodo da uno a sette giorni; •
dalla terza violazione in poi, se commessa nello stesso anno solare, si applica la sanzione amministrativa di euro 500,00, oltre all’immediata sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un periodo da otto a quindici giorni. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. •
In caso di violazioni relative ai limiti acustici, si applicano il sequestro della strumentazione e la chiusura dell’attività per cinque giorni. •
Nei casi di reiterata inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, anche oltre l’anno solare di riferimento, potrà essere disposta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la sospensione o la revoca della licenza.

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