MESSINA. «Adesso basta. De Luca la smetta di giocare a poker, a scacchi o a “rubamazzetto” con la città di Messina! Che ci provi, a lasciare la città senza trasporto anche solo un’ora. Ne risponderà in tutte le sedi, ma (prima di tutto) ai messinesi». A intervenire sulla vicenda Atm che ha monopolizzato lo scontro in Aula (e non) in questi giorni, è MessinAccomuna, che si scaglia contro il sindaco Cateno De Luca, considerato «irresponsabile e incapace di governare cittadine con più di 15.000 abitanti».

«Ogni volta che una votazione non va come vuole lui – scrivono – diventa un bambino a cui tolgono di mano un giocattolo. Urla e strepita. Peggio: da Sindaco minaccia e ricatta. “Se non approvate, tutti a casa” (ovviamente, mai successo). “Finché non votate come voglio non vengo più in aula”. “Niente più servizio di trasporto pubblico”! Il rischio di paralisi del trasporto pubblico a Messina è effettivo, ma solo per colpa sua: lui ha trasferito dall’1 gennaio i mezzi che Atm usa per le corse alla nuova SpA. Così martedì prossimo ci sarà un’azienda che ha il personale, ma non i mezzi, e un’altra che ha i mezzi, ma non il personale. Il risultato sarebbe il blocco del trasporto a Messina. Ma il Consiglio che boccia delibere impresentabili non c’entra proprio nulla! È solo l’arroganza del Sindaco che crea assurdi disservizi ai cittadini», proseguono, mettendo sotto la lente alcuni passaggi degli interventi del Sindaco nella seduta di Consiglio Comunale del 16 dicembre sulla proposta di deliberazione n. 562: “Piano di liquidazione Azienda speciale ATM” (respinta dall’aula).

«I brani – spiegano – estratti dal “resoconto stenografico” della seduta, contengono gli evidenziati passaggi che risultano imprecisi, non rispondenti al vero e/o fuorvianti rispetto ad atti e procedure; come chiarito nei brevi commenti che seguono».

Di seguito i 18 passaggi contestati, che riportiamo integralmente.

1)

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FALSO: l’atto concreto della “messa in liquidazione” non risulta “compiuto” (lo spiegherà in seguito anche il presidente del Collegio dei Liquidatori nel suo intervento nel corso della stessa seduta): alla Camera di Commercio, ATM NON RISULTA IN LIQUIDAZIONE. Anche nell’ “Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.229 del 30-09-2019, l’ “Azienda trasporti di Messina” non risulta accompagnata dalla definizione: “in liquidazione”; diversamente, tutte le aziende per le quali risulti effettivamente e sostanzialmente avviata la condizione di liquidazione sono denominate “in liquidazione”. L’elenco, basato sulle più aggiornate informazioni, è stato pubblicato come detto il 30 settembre 2019, ossia un anno dopo la deliberazione del Consiglio e le conseguenti determinazioni della Giunta. 

Gli “atti concreti di messa in liquidazione di ATM” (cioè l’iscrizione alla Camera di Commercio), contrariamente a quanto fatto intedere dal Sindaco, non sono compiuti, ma solo avviati.

2)

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Pur ammettendo l’assoggettabilità dell’azienda alle procedure di LCA (la questione, in realtà, merita importanti approfondimenti), non si ravvisa nella norma il conferimento agli amministratori (o ai liquidatori) dell’azienda il potere di avvio della procedura. Dalla lettura dei decreti di sottoposizione a LCA emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) verso società cooperative, risulta che in realtà la richiesta non perviene dagli amministratori (ordinari o liquidatori) della società, ma dalla Confcooperative, ossia dall’associazione nazionale cui l’azienda fa riferimento, che potrebbe essere considerata come il soggetto titolato al “controllo” (o alla vigilanza) sull’azienda. Nel caso di un’azienda speciale, questo soggetto potrebbe essere il Comune; spetterebbe dunque al Consiglio (titolare delle azioni di indirizzo politico per la soppressione dell’azienda, ai sensi sia dello Statuto che dell’art. 114 del Testo Unico degli Enti Locali) la responsabilità di segnalare alla Regione (la quale, data la specialità dello statuto regionale, dovrebbe sostituirsi al MISE nelle dovute azioni di verifica e nella titolarità della decretazione) la sussistenza dei motivi oggettivi (insolvenza) dell’azienda, avendone fatto opportuno, compiuto e precedente atto di accertamento. Inoltre, prima del compimento della procedura e della decretazione di LCA, sarebbe necessario esperire le obbligatorie procedure di pubblicità previste dall’art. 7 della L. n. 241 del 7 agosto 1990, che prevedono la possibilità per tutti i soggetti interessati di promuovere osservazioni o controdeduzioni rispetto alla procedura prevista. Questa procedura (che è tipica e necessaria per gli atti amministrativi) evidenzia che la liquidazione delle aziende speciali NON può essere gestita sic et simpliciter secondo le regole codicistiche (contrariamente a quanto sostenuto dal Sindaco e dalla Segretaria Generale nel corso della seduta consiliare).

3)

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FALSO: l’art. 50 prevede esplicitamente che il Consiglio “approvi” il piano di liquidazione (e non che, semplicemente, ne prenda atto). Si veda più avanti circa la temerarietà dell’interpretazione che vuole il superamento implicito delle previsioni dell’art. 50 a seguito dell’entrata in vigore del DLgs 267/2000 (TUEL). Inoltre, l’espressione “che completa il percorso avviato” lascia supporre che, nell’interpretazione del Sindaco, non vi siano dopo la (fantomatica) “presa d’atto”, ulteriori adempimenti a carico del Consiglio Comunale nel percorso di liquidazione d’azienda. Anche in questo caso l’affermazione è priva di fondamento e contraria alla normativa.

4)

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Sull’immobile ATM è da verificarsi presso il Catasto urbano la ditta proprietaria (fino a qualche mese fa l’immobile non risultava esistente), mentre va verificata al Pubblico Registro degli Immobili la sua appartenenza al patrimonio del Comune, (proprietario, per certo, del terreno di sedime). La precedente amministrazione, avendo proceduto all’aggiornamento della perizia sul valore dello stabile (circa 20 milioni) intendeva, in conformità allo Statuto aziendale e di concerto con l’azienda, patrimonializzare la stessa tramite il conferimento dell’immobile (in tutto o nella parte occupata da ATM). Naturalmente è possibile altra e differente opzione, ma l’affermazione che l’immobile sia “nel patrimonio del Comune di Messina” è tutta da verificare.

5)

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Non dice quali parti dell’art. 50 sarebbero incompatibili con il nuovo quadro normativo, lasciando in seguito intendere che non sarebbe più attuale la parte che conferisce al Consiglio la responsabilità di “approvare” il piano di liquidazione, pretendendo di sostituirla con una semplice “presa d’atto” (procedura, questa, arbitraria e non rispondente alla norma statutaria). In realtà questa competenza del Consiglio non ha alcuna incompatibilità “con nuovo quadro normativo” e il suo “superamento” potrebbe avvenire solo dopo preventiva variazione statutaria dell’azienda (come accaduto a Taormina nel caso della liquidazione dell’azienda speciale ASM). Due osservazioni: i. la (necessaria) modifica dello statuto ATM non è avvenuta, né è stata proposta; ii. curiosamente il Comune di Taormina delibera in questi giorni la REVOCA della liquidazione dell’azienda speciale ASM.

6)

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Le norme che regolano la liquidazione delle aziende non prevedono in alcuna parte che il piano di liquidazione debba essere semplicemente e meramente essere oggetto di presa d’atto da parte del Consiglio, mentre invece norme statutarie compatibili con l’ordinamento prevedano espressamente un potere-dovere di “approvazione”. L’interpretazione del Sindaco è del tutto sganciata da criteri oggettivi e, dunque, arbitraria.

7)

Dopo una discussione relativa al potere (“approvazione” o “presa d’atto”) del Consiglio sul “piano di liquidazione”, svoltasi con interventi della Segretaria Generale, il Sindaco riprende la parola affermando, tra il resto:

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La ricostruzione è consapevolmente omissiva: non dà atto che la precedente amministrazione aveva in realtà rivisto quella previsione sottoponendo al Consiglio Comunale nella seduta del 28 febbraio 2018 il ripristino del finanziamento ad ATM, nella compatibilità di un nuovo piano di riequilibrio. Proposta che il Consiglio Comunale ha bocciato con una votazione dichiarata nulla dal TAR (su impugnativa di ATM), in quanto immotivatamente non conforme ai pareri tecnici e dei revisori dei conti.

E prosegue:

8)

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FALSO: come attestato dal collegio dei revisori dei conti nei favorevoli pareri emessi sui bilanci aziendali, ATM NON HA PRODOTTO QUASI 30 MILIONI DI EURO DI DEBITI dal 2014 al 2018. I bilanci si sono chiusi con attivi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016. Il bilancio 2017 ha chiuso con oltre 3 milioni di passivo, che non si sarebbero prodotti qualora la Regione avesse correttamente valutato il rimborso chilometrico da corrispondere all’azienda (come da Ordinanza del Tribunale di Messina, che riconosce oltre 11 milioni di Euro al Comune di Messina e ad ATM a carico della Regione, con ciò dimostrando che le previsioni del piano di riequilibrio erano compatibili con il mantenimento dell’equilibrio economico dell’azienda). A ogni modo, l’amministrazione aveva tempestivamente determinato una riforma della riduzione dei contributi all’azienda, contenuta nella riformulazione del piano di riequilibrio respinta dal Consiglio con votazione nulla (vedi il commento al superiore brano n. 7). 

L’affermazione “importi falsi contenuti nei bilanci del Comune”, rivolta alle amministrazioni passate, è quanto meno curiosa. Infatti è piuttosto l’attuale amministrazione a non aver attivato nel bilancio del Comune alcun accantonamento per le perdite dell’azienda a seguito del bilancio 2017, deliberato dal cda aziendale il 6 novembre 2018, ossia in tempo per l’assestamento definitivo del bilancio (termine: 30 novembre); l’amministrazione De Luca era certamente a conoscenza del passivo, visto che lo stesso era stato esposto al Consiglio comunale con la delibera di liquidazione dell’azienda, approvata il 23 novembre 2018.

9)

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FALSO: Come prima argomentato si tratta di una interpretazione di comodo, incoerente con la normativa statutaria e legislativa vigente.

10)

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Il Sindaco sa bene che le risorse sono accantonate nel piano di riequilibrio. Come sopra rammentato ATM non ha registrato ulteriori perdite nei suoi bilanci negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, ragion per cui nessun “accantonamento” (in realtà, nessun “debito fuori bilancio” riconoscibile ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. “b” del DLgsl 267/2000) era dovuto negli anni seguenti. Il deficit 2017 emerge il 6 novembre 2018 e il relativo accantonamento avrebbe dovuto aver luogo con l’assestamento definitivo del bilancio 2018 o in sede di consuntivo dello stesso anno, oppure ancora nel bilancio di previsione 2019. Quali bilanci non hanno accantonato perdite note dell’azienda non ricomprese nel piano di riequilibrio?

11)

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Le affermazioni evidenziate sono FALSE e tendenziose: come già esposto, per legge le esposizioni precedenti al 31/12/2013 andavano inserite (come sono state) nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell’Ente e non nel bilancio del Comune. Né risulta vero che “nessuno” se ne fosse “mai occupato”, atteso che gli accantonamenti erano previsti in tutte le precedenti versioni del piano di riequilibrio. 

12)

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FALSO: la “partita aperta col mandato del 23 novembre 2018” non si “chiude” con il deposito del piano di liquidazione, ma prosegue, con le responsabilità previste per il Consiglio Comunale. Ridicolo, poi, il richiamo infedele allo statuto con l’affermazione della necessità di una mera “presa d’atto”, quando lo stesso prevede espressamente l’approvazione dell’atto a opera del Consiglio 

13)

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Tecnicamente un’affermazione fasulla: anzitutto non siamo in presenza di “trasformazione”, ma di creazione di una nuova società; in secondo luogo, la “ripulitura” dai debiti non è obbligatoria, ma opportuna; altrimenti la nuova società partirebbe gravata da debiti. 

 14)

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Come già chiarito: i “predecessori” avevano effettuato (come previsto dalla legge) gli accantonamenti a copertura delle perdite nel piano di riequilibrio. È stato proprio De Luca a non aver accantonato le perdite emerse con l’approvazione in cda del bilancio aziendale 2017 il 6/11/2018.

15)

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L’atto che aveva proposto lui stesso proposto e che era in quel momento in discussione metteva in seria difficoltà il Consiglio, visto che derubricava in base a interpretazioni di comodo il diritto/dovere del Consiglio Comunale di “approvare” il piano di liquidazione in una mera “presa d’atto”.

16)

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L’affermazione è FALSA: la delibera di liquidazione n. 11/C del febbraio 2012 era resa inattuabile dalla sentenza della Corte Costituzionale che il 20 giugno 2012 aveva abrogato l’articolo 4 del DL 95/2011 su cui si fondava normativamente la delibera, la quale avrebbe necessitato di opportuna riforma da parte del Consiglio per essere attuabile. Il Consiglio, nell’approvare nel 2016 il Contratto di Servizio (il primo della storia del Comune per l’esercizio del TPL) aveva espressamente emendato la proposta di delibera inserendo il punto n. 4 al deliberato, in cui dava mandato al Segretario Generale di predisporre proposta di delibera per la revoca della precedente delibera di messa in liquidazione dell’azienda. Nel 2017 la Giunta, adempiendo all’indirizzo del Consiglio e richiamando espressamente il detto emendamento, adottava proposta di revoca della delibera. Il Sindaco parla di “mente delinquenziale perché ha coinvolto anche altri nella violazione di legge”. Ma non dice quale legge sia stata violata e in quale maniera.

17)

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Riferendosi al presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’ATM omette di riferire:

  1. Che la persona in questione (di cui egli ben conosceva la posizione di “presidente di un’associazione concessionaria di beni del Comune) è stato confermato da lui stesso nel ruolo di presidente del collegio dei revisori dell’azienda;
  2. Che una più grave e precisa condizione di incompatibilità si applica all’attuale presidente della Commissione dei liquidatori che, essendo stato componente dell’organo di revisione dell’azienda posta in liquidazione, ha un chiaro conflitto di interessi: la funzione di liquidatore lo obbliga a valutare gli atti di tutti i soggetti coinvolti nella precedente gestione e controllo dell’azienda. Il liquidatore diventa controllore dell’azione da se stesso esercitata in quanto componente del collegio dei revisori.

18)

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FALSO: non esiste alcun atto o proposta di atto che propone l’approvazione di cinque bilanci in unica delibera. Esistono cinque proposte di delibera per i bilanci del periodo 2012-2016, secondo modalità definite con (e asseverate dal) collegio dei revisori dei conti.

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