MESSINA. Dopo dieci mesi dall’insediamento del Consiglio Comunale viene sollevata la questione di incompatibilità del candidato a sindaco arrivato secondo all’ultima tornata elettorale come consigliere comunale della città di Messina, Maurizio Croce, di recente nominato come possibile candidato alla Presidenza del Consiglio Comunale, posto vacante da ormai un mese. Un caso che, però, è diventato politico: da un lato chi sostiene la sua presunta incompatibilità, dall’altra chi invece sostiene che non solo può ricoprire l’incarico di consigliere comunale, ma che eventualmente (non ci sono state conferme sulla sua candidatura come capo dell’ufficio di presidenza) potrebbe diventare senza problemi il nuovo Presidente del Consiglio. Nel frattempo, esce fuori lo stralcio di un parere del Segretario Generale Rossana Carrubba, richiesto dal consigliere comunale Nello Pergolizzi, eletto tra le file dell’attuale sindaco Federico Basile, che però non si sbilancia nel fornirlo per intero “per questioni di strategia”, spiega. E in una contro-risposta non si sbilancia nemmeno l’opposizione, o almeno fino a quando non potrà leggere l’intero parere.

Proprio ieri, infatti, il consigliere Pergolizzi ha interpellato il Segretario Generale Rossana Carrubba, in quanto Croce ricopre un altro incarico presso la struttura commissariale istituita dal Commissario Straordinario del Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana: «Emerge dal parere reso dal Segretario Generale che: “L’incarico di soggetto attuatore delegato del Presidente della Regione nella qualità di Commissario del Governo ex art. 10, comma 2 ter della L. 116/2014, stante le funzioni concretamente svolte, si può configurare quale incarico apicale rientrante nella definizione di ‘incarico amministrativo di vertice’ come tra l’altro definito nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della struttura del Commissario del Governo per il dissesto idrogeologico o, comunque, come incarico dirigenziale conferito a soggetto esterno alla pubblica amministrazione”», riporta Pergolizzi.

«Dallo stesso parere si apprende inoltre che potrebbero sussistere dubbi sulla natura della struttura commissariale, in particolare, se la stessa si possa configurare una pubblica amministrazione regionale o statale, perché solo nel caso in cui essa venga considerata regionale si configura l’incompatibilità del consigliere – sostiene Pergolizzi – Premesso questo, rileva constatare come la legge 116/2014, all’art. 10, ha individuato i Presidenti delle Regioni quali Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico relativamente al territorio di competenza, con il compito del sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione e rischio idrogeologico e con la titolarità delle relative contabilità speciali. In questo quadro, il Presidente della Regione per l’attuazione degli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio regionale si avvale della struttura organizzativa regionale, che certamente si qualifica come pubblica amministrazione al cui vertice è posto il soggetto attuatore. Tale struttura, infatti, è costituita presso la Regione e pertanto, pur facendo riferimento ad un commissario di Governo, risulta pacifico che la stessa possa ritenersi amministrazione regionale, essendo costituita a questo livello ed operando in tale settore una regionalizzazione delle competenze su base di legge e non di delega del Governo».

«Del resto, per l’espletamento delle attività predette il Presidente della Regione nella qualità di Commissario Straordinario del Governo può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dallo stesso Presidente della Regione. Emerge quindi come il potere di direzione del soggetto attuatore sia esclusivamente del capo dell’amministrazione regionale – prosegue il consigliere comunale – A questo punto, al fine di garantire la vigilanza sull’osservanza delle norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013, provvederò nei prossimi giorni a investire della problematica emersa il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione che ha conferito l’incarico, che nella fattispecie è il presidente della Regione Siciliana, cui compete eventualmente l’avvio di un procedimento di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità o incompatibilità, di dichiarazione di nullità dell’incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina e anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione che ha uno specifico potere di controllo e di accertamento sulle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità disciplinate dal D. Lgs. 39/2013 e, in generale, sulla corretta applicazione della suddetta normativa, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi».

Due giorni fa, invece, durante una conferenza stampa presieduta dai consiglieri di opposizione, il consigliere Dario Carbone negava l’incompatibilità di Maurizio Croce come consigliere comunale. Il motivo si saprà dopo la lettura del parere del Segretario Generale, ma nel frattempo lo stesso Croce dichiara di sentirsi tranquillo: «Io sono tranquillo, mi aspettavo una situazione del genere».

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