MESSINA. Lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 17 all’1; giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 18 alle 3. Sono gli orari in cui sarà trasmettere musica durante le serate estive nei lidi e nei locali della riviera. Lo ha disposto un’ordinanza del sindaco Renato Accorinti per la regolamentazione dell’inquinamento acustico, al fine di contenere o abbattere le emissioni sonore, soprattutto nelle ore notturne. 
 
“Considerate le segnalazioni che ogni anno pervengono all’Amministrazione comunale – si legge in una nota – e per tutelare l’integrità psicofisica della popolazione, la salute pubblica, contemperando le esigenze dei residenti nelle zone interessate e dell’imprenditoria di settore, il sindaco Accorinti ha disposto l’osservanza per la stagione estiva, e comunque fino al 21 settembre di ogni anno, dei seguenti orari: lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 17 all’1; giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle 18 alle 3″.
 
Orari più permissivi, invece, per chi si attrezza con pannelli fonoassorbenti e usa l’accortezza di dirigere le casse dal lato opposto rispetto alle abitazioni: “Per le attività che utilizzano impianti elettroacustici altamente direttivi unitamente a interventi passivi di mitigazione del rumore, se necessario, gli orari saranno, per ogni giorno della settimana, nello stesso periodo estivo, dalle 17 alle 4″, si legge nel documento.
 
“Rimane fatta salva l’applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, chiunque, nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i limiti previsti dalla normativa, è punito con la sanzione amministrativa accessoria del pagamento di una somma da 516 a 5.164 euro, nonché la sanzione di cui all’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina di somministrazione di alimenti e bevande. È inoltre prevista la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o degli strumenti di diffusione dei suoni o dei rumori, ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/91, e l’eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell’art. 20, comma 3, della stessa legge”.
 
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