MESSINA. Sono salve, per il momento, le amministrative che a fine maggio, permetteranno ai cittadini di scegliere il sindaco di Messina per i prossimi cinque anni due. Il Tar di Catania ha infatti rigettato la sospensiva presentata dai legali per invalidare la tornata messinese di amministrative.

Dopo una serie di rimpalli tra i tribunali amministrativi di Catania e di Palermo (qui tutta la vicenda), i giudici amministrativi etnei, stamattina, hanno deciso per il rigetto della richiesta di sospensiva avanzata dalmlegale Paolo Starvaggi e da Angelo Giorgianni,  ex magistrato e leader del comitato Ora basta e a fianco del candidato a sindaco Gaetano Sciacca: sostanzialmente, non c’è estrema gravità, e deve prevalere l’interesse pubblico al rinnovo delle cariche elettive di sindaco e giunta, hanno spiegato i giudici amministrativi del Tar di Catania.

Questo il decreto:

con ricorso introduttivo notificato il 25 marzo 2026 i ricorrenti, nella qualità di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Messina, hanno impugnano il decreto di indizione delle elezioni amministrative per il 25 e 26 maggio 2026 unitamente alla presupposta deliberazione della Giunta Regionale, limitatamente alla parte in cui è stato incluso anche il Comune di Messina sostenendo che, nel caso in esame, la “condizione temporale” prevista dalla disposizione dell’art. 2 della legge n. 182/1991 (la quale richiede che la condizione rende necessaria il rinnovo si sia verificata “entro il 24 febbraio”), ritenuta applicabile anche nella Regione Siciliana, si sarebbe perfezionata il 27 febbraio 2026 (decorsi venti giorni dalle dimissioni del Sindaco rassegnate il 7 marzo 2026) e quindi, tre giorni dopo la scadenza del termine fissato dalla legge statale sopra citata;

– con D.P. n. 101/2026 è stata respinta la domanda cautelare monocratica poiché “i pregiudizi paventati non rivestono i prescritti caratteri di estrema gravità di cui all’art. 56 c.p.a. e che, in ogni caso, l’udienza camerale per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare è fissata al 21 aprile 2026, in data anteriore all’apertura del termine per la presentazione delle liste e delle candidature”.

– nelle more il Comune di Messina ha eccepito l’incompetenza territoriale di questo TAR; pertanto, con ordinanza collegiale n. 1149 del 21 aprile 2026, il Collegio ha disposto, ai sensi dell’art. 47, comma 1°, c.p.a. la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia per le determinazioni di competenza;

– con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato nel pomeriggio della medesima data (21 aprile 2026) i ricorrenti hanno impugnato la nota prot. n. 34561del 25.3.2026 mediante cui la Prefettura di Messina “ha provveduto all’indizione dei comizi elettorali, per il Comune di Messina, per la tornata elettorale del 24 e del 25 maggio 2026” con contestuale richiesta di misura cautelare ai sensi dell’art. 56 c.p.a. sostenendo, tra l’altro, che: a) “Il provvedimento prefettizio impugnato con motivi aggiunti, segnando l’inizio delle operazioni elettorali, determina una progressione procedimentale non più arrestabile senza un intervento immediato”; b) “l’imminente apertura del termine per la presentazione delle liste (26 aprile 2026) e delle candidature comporta l’avvio di attività complesse, onerose e irreversibili sotto il profilo economico, organizzativo e politico”; c) “consentire che tali attività si svolgano sulla base di un procedimento viziato in radice determinerebbe un pregiudizio grave e irreparabile, non suscettibile di successiva restitutio in integrum”. La difesa di parte ricorrente ha, altresì, rilevato che la precedente istanza cautelare monocratica era stata rigettata “esclusivamente sul presupposto che la fissata camera di consiglio del 21 aprile avrebbe garantito una pronuncia utile prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste” e che, pertanto “la valutazione già espressa in sede monocratica deve essere necessariamente rivalutata alla luce del mutato quadro fattuale”;

– il Comune di Messina si è opposto alla misura cautelare provvisoria richiesta con il ricorso per motivi aggiunti;

– infine, con ordinanza n.134 del 22 aprile 2026, il Presidente del TAR Sicilia ha attribuito la competenza a questo TAR.

Rilevato che con riferimento all’istanza cautelare monocratica formulata con il ricorso per motivi aggiunti:

– è opportuno precisare che la precedente domanda cautelare ex art. 56 c.p.a. formulata con il ricorso introduttivo – come chiaramente evincibile dal tenore letterale del decreto n. 101/2026 – è stata respinta sul duplice rilievo costituito, innanzitutto, dall’assenza del periculum qualificato (“i pregiudizi paventati non rivestono i prescritti caratteri di estrema gravità di cui all’art. 56 c.p.a.”) e dall’ulteriore circostanza “che, in ogni caso” l’udienza camerale originariamente fissata per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare era anteriore all’apertura del termine per la presentazione delle liste e delle candidature;

– anche in questa sede – in disparte ogni ulteriore questione in rito conseguente alla natura dell’atto impugnato con il ricorso per motivi aggiunti rimessa all’esame collegiale – permane l’assenza del requisito dell’estrema gravità dei pregiudizi allegati dai ricorrenti, pregiudizi che, peraltro, non hanno carattere diretto e personale;

– inoltre, nel doveroso bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, la posizione dei 3 ricorrenti è comunque recessiva, in questa fase, rispetto all’interesse pubblico (e della restante popolazione iscritta nelle liste elettorali del comune) al rinnovo degli organi elettivi.

Ritenuto, quindi, che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta dai ricorrenti ex art. 56 c.p.a. e che, ai fini dell’esame collegiale dell’istanza cautelare formulata con il ricorso per motivi aggiunti, va fissata la prima camera di consiglio utile nel rispetto dei termini di cui all’art. 55 c.p.a. (ferma restando – nel rispetto dei suindicati termini – la trattazione della domanda cautelare formulata con il ricorso introduttivo all’udienza camerale del 5 maggio 2026).

P.Q.M.

Respinge l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche di cui all’art. 56 c.p.a. formulata con il ricorso per motivi aggiunti.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 26 maggio 2026.

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