MESSINA. Guida alla lettura: l’intervista di oggi è reale, con un interlocutore reale che ha scritto di suo pugno le risposte. Visti i miei trascorsi non era scontato.

In tema di diritti lgbtqi la nostra città mostra sempre un buon fermento. Pochi giorni fa, presso l’Aula Magna della Corte d’Appello del Palazzo di Giustizia, si è tenuta una conferenza sul tema della disforia di genere, venuta a seguito della sentenza del 4 novembre 2014 di cui ci parlerà Maria Cristina Cutaia, avvocato presente al convegno in qualità di uditrice e che ci ha concesso una breve intervista. Il convegno è stato organizzato dall’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani, con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina e della Società Italiana di Scienze Forensi, in occorrenza della giornata internazionale per ricordare i transgender vittima di violenza.

– Come tu sai io non sono ferrata in materia di diritto, puoi spiegarmi brevemente cos’è questa sentenza del 4 novembre?

Cerco di fartela breve: in passato si riteneva che, ai fini della rettifica dell’attribuzione di sesso, fosse necessaria la preventiva effettuazione dell’intervento chirurgico, di tipo demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali, sulla scorta della costante interpretazione restrittiva dell’art. 1 della legge 14.04.1982 n. 164, a tenore del quale “la rettificazione si fa in forza di una sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona un sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. In sostanza, si riteneva che il trattamento medico-chirurgico fosse “prodromico”, nel senso che solo a seguito dell’intervento l’interessato avrebbe potuto presentare l’istanza per la riassegnazione del sesso.

Perché questa sentenza è dirompente ed innovativa?
Perché prescinde da questo necessario binomio: per la prima volta il Tribunale di Messina ha, infatti, sostenuto che non fosse necessario il preventivo intervento chirurgico di modifica del sesso ai fini della rettifica dello status, posto che la legge parla unicamente di “intervenute modificazioni” e non espressamente di intervento chirurgico. In questa occasione la giurisprudenza ha ritenuto che la legge dell’’82 fosse troppo generica e lacunosa e soprattutto andasse reinterpretata per essere adattata ai tempi moderni, in attesa che il legislatore intervenga nuovamente sul punto.

Cosa ha sentenziato il Tribunale?
Il Tribunale di Messina ha senz’altro operato una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, anche in virtù dell’art. 3 della Costituzione, per il quale tutti hanno diritto di essere eguali davanti alla legge a prescindere dal sesso, quest’ultimo inteso non solo in senso formale, ma anche come identificazione, identità personale (la disforia di genere, infatti, consiste proprio nella discrepanza, nella distonia tra ciò che si è e ciò che si sente di essere). Ciò in quanto tutelare la dignità umana significa rispettare l’insieme dei valori di cui l’individuo è portatore e consentire all’individuo di viverli nella quotidianità con la massima libertà.  

Di cosa si è discusso?
In primo luogo si è discusso della sentenza. Sul punto è intervenuto il giudice Corrado Bonanzinga che ne è l’autore. La seconda parte della conferenza ha riguardato alcuni dei risvolti giuridici in tema di mutamento di sesso (patrimoniali e non, di successione legittima, di scioglimento della comunione). Sono state citate diverse pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo (CEDU), nonchè la legge Cirinnà. Uno degli aspetti più rilevanti attiene all’approccio degli Stati in tema di matrimonio tra persone dello stesso sesso, la cui disciplina resta nella loro discrezionalità come espressamente previsto dall’art. 12 della CEDU (“… diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto”). Pertanto, benchè le sentenze della Corte EDU abbiano sicuramente posto dei paletti in merito, anche promuovendo l’iniziativa degli Stati membri in ordine al riconoscimento del matrimonio same sex, ancora oggi l’ordinamento italiano sembra orientato sull’eteronormatività, anche dopo la legge Cirinnà. Questo, come è ovvio, aiuta e favorisce le logiche di discriminazione. Con la legge Cirinnà (possibile riferimento al mio post) si sono sicuramente fatti dei passi in avanti, ma l’unione civile non è considerata alla stessa stregua del matrimonio. Sarebbe necessaria una riforma costituzionale di modifica dell’art. 29 della Costituzione, e bisognerebbe chiarire una volta per tutte che le unioni civili sono da tutelare al pari del matrimonio. Sicuramente c’è stata una grossa apertura, ma c’è ancora molta strada da fare.

 

Sono emerse delle criticità?
A livello legislativo restano sicuramente delle ambiguità. Si è parlato ad esempio della omogenitorialità sopraggiunta. Poniamo il caso di una coppia eterosessuale che ha concepito un figlio; qualora uno dei due intenda cambiare sesso ed ottenga la rettifica, il rapporto di genitorialità non verrebbe né potrebbe essere pregiudicato, di tal che nessun effetto si spiegherebbe sulla responsabilità genitoriale. Il discorso diventa quasi paradossale, perché in questo caso la tutela del rapporto genitori-figli, dopo il mutamento di sesso, sembra discendere unicamente dalla circostanza che la coppia sia same-sex sopravvenuta.

 

Quindi in altre parole il paradosso consiste nel fatto che se si parte da una posizione di eterogenitorialità e poi si configura un cambio di sesso di uno dei due ed inevitabilmente omogenitorialità, non vi sono delle compromissioni nel rapporto genitori-figli, ma l’omogenitorialità non è consentita alla base, lo è solo se sopraggiunta.
Esattamente. Diverse problematiche si sono poste anche nell’ambito dell’ordinamento sportivo; se un uomo diventa donna e vuole accedere alle competizioni femminili non può indubbiamente essergli impedito, ma da un punto di vista fisico resta la prestanza maschile, come fare? Magari operando dei periodici controlli ormonali. Anche la legge Cirinnà richiede non poche riflessioni. Questa, ai commi 26 e 27, prevede che nel caso in cui uno dei coniugi decida di cambiare sesso, quindi la coppia diventi omosessuale, la “degradazione” del matrimonio in unione civile sia automatica, benchè la legge richieda al comma 2 delle formalità stringenti per accedere “normalmente” all’istituto. In definitiva, il legislatore consente, in caso di rettificazione del sesso, che il matrimonio muti automaticamente in unione civile, mentre non è possibile l’inverso! Ossia, se è stata contratta un’unione civile ed interviene il mutamento di sesso di uno dei contraenti, l’unione, divenuta eterosessuale, non può “assurgere” a matrimonio. É, pertanto, evidente che, da un punto di vista legislativo, ci sia ancora una chiusura nei confronti della diversità. Ciò nonostante il messaggio che è passato all’esito del convegno è sicuramente di interessamento ed apertura della comunità messinese, in particolare forense, a temi oggi così attuali. Alla domanda di Marco Pingitore, psicologo e psicoterapeuta intervenuto all’evento, “se tua figlia un giorno ti dicesse, mamma io mi sento maschietto anche se sono femminuccia, come reagiresti?”, una collega ha risposto: “reagirei come reagisco di solito quando ci troviamo in disaccordo, accetterei il suo diverso punto di vista”.

Ringraziamo Maria Cristina Cutaia, avvocato nonché mia cognata (tanto lo so che lo sapete, brutti pettegoli) e invitiamo tutti alla giornata internazionale contro HIV e AIDS che si terrà a Piazza Cairoli sabato 2 dicembre organizzata da Arcigay, dalle istituzioni sanitarie di Messina e dalla Croce Rossa con la possibilità di fare il test in piazza. 

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Luca
Luca
29 Aprile 2021 11:07

Vorrei poter segnalare questo articolo sulla disforia di genere e il percorso di transizione dell’avvocato Gianluca Piemonte https://studiopiemonte.com/cambio-sessualita/