MESSINA. «Vi racconto questa cosa gustosa, che è accaduta a Catenopoli. Ieri (domenica, ndr) un ristoratore locale, approfittando della fresca ordinanza del Presidente della Regione, si è messo ad avviare la sua consegna a domicilio di cibo: un modo per rimettersi a lavoro e superare le sue difficoltà economiche. Immediatamente sono arrivati i Vigili Urbani a bloccare l’attività del ristoratore… Sapete sulla base di cosa? Sulla base che: “a Messina vigono le ordinanze del Sindaco non quelle della Regione”».

A denunciare l’accaduto, sul suo profilo Facebook, è il consigliere comunale del Pd Alessandro Russo, che annuncia di voler chiedere immediate spiegazioni al Sindaco e ai Vigili Urbani: «Non so se gli hanno fatto una sanzione ma, se sì, quella sanzione va tolta. Senza se e senza ma. Questa oscena corsa a fare di Messina un posto dove le leggi le fa il sindaco deve finire oggi!», commenta.

Alla base del caso c’è il “conflitto” di ordinanze fra il governatore Nello Musumeci, che lo scorso sabato è intervenuto allentando lievemente le maglie delle restrizioni, e il sindaco di Messina Cateno De Luca, che ha prima preso le distanze dalle normative regionali (“Qui comando io”) e ha poi preannunciato una nuova ordinanza che entrerà in vigore dal 25 aprile in poi. Una discrepanza che potrebbe alimentare ulteriormente la confusione fra cittadini ed esercenti.

Per fare chiarezza sulla questione è intervenuta ieri anche la Prefetta di Messina Maria Carmela Librizzi: «Si applicano i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Regioni, nel caso in cui queste ultime emanino norme più stringenti rispetto a quelle del Governo centrale». Lo stesso Musumeci, di recente, ha inviato una circolare esplicativa a tutti i sindaci, invitandoli ad affrontare in maniera sinergica l’emergenza.

Su quale disposizione abbia vigore o no lo spiega del resto anche il Dpcm del 25 marzo, che autorizza le Regioni ad introdurre misure ulteriormente restrittive, a differenza dei sindaci, che invece non possono adottare, “a pena di inefficacia”, ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali.

«A seguito della copiosa adozione di ordinanze da parte di Sindaci dei comuni nel teritorio regionale a seguito dell’emergenza pandemica è necessario richiamare le disposizioni vigenti a riguardo», si legge in una circolare del 9 aprile, firmata dal dirigente generale della Protezione civile Calogero Foti, che richiama l’articolo 3 comma 2 del DL numero 19 (“I sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1”) e l’articolo 3 dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.5 del 13 marzo (“Gli enti locali che intendono adottare specifiche ordinanze sono tenuti a raccordarsi previamente con il Coordinamento della Presidenza della Regione”), giungendo a conclusione che la quasi totalità delle ordinanze adottate contravvengono alle norme riferite. Pertanto si diffidano i sindaci dall’emanare ulteriori ordinanze in violazione alle ricordate disposizioni.

Questo apre la possibilità a possibili azioni legali e di risarcimento nei confronti del comune di Messina, soprattutto da parte delle categorie merceologiche che sono state costrette a stare chiuse a causa delle ordinanze restrittive, non solo per il mancato fatturato di un mese e mezzo di chiusura, ma anche per la possibilità che a loro non siano riconosciuti gli aiuti statali proprio perchè chiusi loro malgrado, in un periodo in cui i vari dpcm prevedevano invece l’apertura.
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Carmelo
Carmelo
21 Aprile 2020 12:46

DL 25 marzo 2020 n.19, non DPCM del 25 marzo.