MESSINA. A più di due mesi dalla sonora stroncatura, ad opera nientemeno che del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per decreto, il comune di Messina decide di ricorrere contro la bocciatura dell’ordinanza che costituiva la banca dati, impugnando il provvedimento (proposto al presidente della repubblica dal consiglio dei Ministri dopo un parere da parte del Consiglio di stato) davanti al Tar.

E’ quanto indica una delibera di giunta, proposta dall’assessore al Contenzioso Dafne Musolino, e decisa il 12 giugno (con la presenza del sindaco Cateno De Luca, che per l’occasione ha interrotto il suo “ritiro” a Fiumedinisi che dura dall’8 maggio), con cui si dà mandato di impugnazione del “Decreto del Presidente della Repubblica del 9/04/2020 di annullamento straordinario dell’Ordinanza n. 105 del 5 aprile 2020 del Sindaco del comune di Messina”.

Per quale motivo, e perchè due mesi dopo? Per questione di principio: “Il giudizio di cui si propone l’instaurazione riveste particolare importanza, attenendo sia a profili di costituzionalità che si assumono violati, sia a valutazioni circa l’operato dell’Amministrazione alla quale è stata rivolta l’accusa di avere emesso un provvedimento che attentava all’unita nazionale e che risultava viziato da una serie di violazioni delle norme costituzionali per quanto attiene alla libertà di circolazione delle persone e al preteso obbligo di imporre l’identificazione dei passeggeri, sia di disposizioni nazionali con riferimento ad altri obblighi previsti nell’Ordinanza”, si legge nel deliberato.

Questo perchè il decreto del presidente della Repubblica che ha “messo il sigillo” sulla decisione presa dal consiglio dei ministri sulla scorta di un parere reso dal Consiglio di stato, e richiesto dal ministro degli Interni Luciana Lamorgese, ha fatto a pezzi l’ordinanza del Comune sull’istituzione della banca dati all’iscrizione alla quale sarebbe stato assoggettato il passaggio tra Sicilia e Calabria in tempo di emergenza da coronavirus,  tirando in ballo profili di incostituzionalità piuttosto pesanti. Mattarella motivava la cancellazione dell’ordinanza con “la sussistenza dei vizi di legittimità indicati nel citato parere del Consiglio di Stato e a tutela dell’unità dell’ordinamento”: accusa grave, già spiegata nel parere del Consiglio di Stato, e cioè che l’ordinanza interveniva in ambiti di competenza molto lontani da quelli di un sindaco, che violavano tra l’altro quattro articoli della Costituzione.

Il Comune di Messina non è di questo avviso. Anzi. E per far valere le sue ragioni ha conferito incarico ad Angelo Clarizia e Carlo Taormina. Il primo è professore universitario di diritto amministrativo e pubblico, titolare di un rinomato studio legale e, informa il sito, rappresenta “personalmente i propri clienti innanzi alle giurisdizioni amministrative, civili e contabili”. Più particolare la nomina di Carlo Taormina, che è essenzialmente un penalista e non un amministrativista. Taormina è legale di fiducia di Cateno De Luca, avendone patrocinato i processi per il “sacco di Fiumedinisi”, concluso con assoluzioni e prescrizioni, e quello sull’evasione fiscale di Fenapi da poco iniziato. Le parcelle per i due legali saranno piuttosto “popolari: l’impegno di spesa è di 2170 euro, più mille euro per le spese vive, con pagamento a cose fatte, e nemmeno certo, perchè saranno corrisposti integralmente in caso di risultato utile per l’amministrazione con compensazione delle spese e “ridotti del 20% in caso di soccombenza o se la domanda giudiziale dell’Ente viene dichiarata inammissibile, improponibile o improcedibile”.

Che il comune di Messina abbia deciso di ricorrere contro il decreto è bizzarro anche alla luce della difesa che originariamente aveva tentato subito prima della bocciatura: nelle memorie difensive, infatti, si sosteneva in pratica che la banca dati non avrebbe avuto nessuna funzione. “L’ordinanza non prevede alcuna misura che impedisca l’accesso al suolo comunale, né prevede una misura di “fermo”, né tanto meno dispone un obbligo di re-imbarco per i passeggeri, di fatto lasciando inalterata la loro libertà di movimento e spostamento. Quanto poi alla presunta violazione dell’art. 16 della Costituzione, si osserva che la libertà di circolazione dei passeggeri che non abbiano ottenuto il Nulla Osta, o che non abbiano completato la registrazione, non è compromessa in alcun modo, non prevedendosi nell’Ordinanza l’adozione di alcuna misura in tal senso”.

In pratica, chi voleva attraversare lo Stretto non poteva essere sottoposto ad alcuna limitazione, registrazione alla banca dati o meno. Oltre al fatto che la regione Sicilia imponeva già una registrazione alla sua banca dati (con un provvedimento su cui nessuno ha mai avuto alcunché da eccepire dal punto di vista legislativo).

 

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