MESSINA. “E’ annullata l’ordinanza del sindaco del comune di Messina n. 105 del 5 aprile 2020, recante «Ordinanza contingibile e urgente ex art.50 D. Lgs 267/2000. Misure urgenti per l’attuazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020, D.P.C.M. 9 marzo 2020 e D.P.C.M. 11 marzo 2020. Attraversamento dello Stretto di Messina attivazione del sistema di prenotazione online www.sipassaacondizione.comune.messina.it. Revoca Ordinanza Sindacale n. 80 del 26 marzo 2020 e disciplina utilizzo banca dati finalizzata alla verifica delle condizioni per l’attraversamento dello Stretto”. Firmato Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana.

Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, la banca dati istituita dal sindaco di Messina Cateno De Luca, “obbligatoria” per attraversare lo Stretto (in realtà non è esattamente così, qui l’approfondimento) è ufficialmente storia. Breve (è rimasta in vigore solo un giorno) e contestata, ma storia. Cosa dice il decreto del presidente Sergio Mattarella (che “mette il sigillo” sulla decisione presa dal consiglio dei ministri due giorni fa, sulla scorta di un parere reso dal Consiglio di stato e richiesto dal ministro degli Interni Luciana Lamorgese)?

Intanto ribadisce “la sussistenza dei vizi di legittimità indicati nel citato parere del Consiglio di Stato e a tutela dell’unità dell’ordinamento”: accusa piuttosto grave, già spiegata nel parere del Consiglio di Stato, e cioè che l’ordinanza interveniva in ambiti di competenza molto lontani da quelli di un sindaco, che violavano tra l’altro quattro articoli della Costituzione.

Nel decreto, inoltre, Mattarella ritiene “di dover ribadire la persistente vigenza dei citati articoli 2, comma 3, lettera p), della legge n. 400 del 1988 e 138 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nei confronti degli enti territoriali, come rilevato nel citato parere, in conformità ai principi fondamentali di unita’ dell’ordinamento della Repubblica espressi dagli articoli 5 e 120 della Costituzione; Ritenuto che l’illegittimità dell’ordinanza sindacale neppure è scalfita dalle ulteriori deduzioni comunali pervenute, integralmente non condivisibili per le ragioni già risultanti dall’acquisito parere e, in particolare, per la violazione da parte dell’ordinanza stessa, i cui effetti peraltro travalicano perfino l’ambito territoriale di competenza del soggetto emanante, dei chiari limiti entro cui l’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, circoscrive il potere comunale di ordinanza in relazione all’odierna emergenza sanitaria, anche in doverosa attuazione del principio che, ex articolo 16 della Costituzione, riserva alla legge statale ogni possibilità di limitare, anche per motivi di sanità, la libertà fondamentale di ogni cittadino di «circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale»

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Roberto
Roberto
14 Aprile 2020 11:47

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Emi
Emi
14 Aprile 2020 19:48

Sta a vedere che Claudio Fava sia un politico abituato a consumare i divani dei salotti borghesi Siciliani , e magari lo era anche il grande Pippo(Fava). Questo personaggio(il sindaco di Messina) sta cercando di inondarci di ostilita’e e sentimenti negativi , sembra che odi tutti ma in particolar modo quei ragazzi (della R4) che hanno la colpa di essere artisti . I barbari odiano gli artisti .

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