MESSINA. Prima tre giorni, poi sette, quindi trenta. La battaglia del consigliere comunale di OraSicilia Salvatore Sorbello contro Facebook si è rivelata una debacle, con la triplice sospensione della sua pagina ufficiale da parte della piattaforma social per la pubblicazione di contenuti non ritenuti in linea con la politica della società di Mark Zukerberg: la prima il 28 aprile , dopo la presa di posizione sul 25 aprile e per giudizi non esattamente lusinghieri sull’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini, per aver pubblicato un necrologio di Benito Mussolini, la seconda il 2 maggio ancora per Mussolini, la terza, una decina di giorni fa per aver condiviso un video che riprendeva Alexia  (il dispositivo di riconoscimento dei comandi vocali) che cantava Giovinezza.

Ma ora Sorbello passa al contrattacco. Il consigliere, assistito dal legale Andrea Caristi, ha inviato una diffida di revoca della sospensione dell’account alla sede europea di Facebook, in Irlanda, sostenendo che “l’inibizione della facoltà di pubblicare e commentare sul Vostro Social Network, costituisce, fuori di dubbio, una grave ed ingiustificata limitazione della libertà di espressione – tutelata dall’art. 21 della Carta Fondamentale Italiana nonché dall’art. 11 della ECHR – ed, in ragione della carica politica ricoperta dal Sorbello, anche di una compressione del proprio diritto di concorrere, democraticamente, al dibattito politico”, e chiedendo i danni “subiti e subendi” dall’altra ventina di giorni di sospensione che rimangono da scontare.

Secondo Caristi, che cita precedenti sentenze, “evidente il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook (o di altri social network ad esso collegati) con riferimento all’attuazione di principi cardine essenziali dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.), al punto che il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento.” di guisa che “il rapporto tra Facebook e l’utente che intenda registrarsi al servizio (o con l’utente già abilitato al servizio come nel caso in esame) non è assimilabile al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti, appunto Facebook, ricopre una speciale posizione: tale speciale posizione comporta che Facebook, nella contrattazione con gli utenti, debba strettamente attenersi al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali finché non si dimostri (con accertamento da compiere attraverso una fase a cognizione piena) la loro violazione da parte dell’utente” e, pertanto, “Il rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali costituisce per il soggetto Facebook ad un tempo condizione e limite nel rapporto con gli utenti che chiedano l’accesso al proprio servizio.” (cfr. Tribunale di Roma, sez. impresa, ord. 12 dicembre 2019). E, quindi, l’eventuale violazione dei “principi costituzionali ed ordinamentali” da parte dell’utente, deve dimostrarsi “con accertamento da compiere attraverso una fase di cognizione piena” e, pertanto, deve adirsi “il giudice ordinario e, prima di ottenere un provvedimento che limiti il diritto di espressione, tutelato ex art. 21 Cost., deve attendere una pronuncia almeno esecutiva, se non definitiva ed irretrattabile, dell’effettiva violazione …” (Cass. Sez. Un. 23469/2016)

Entrando nel dettaglio dei provventimenti, Caristi rileva che “il post del 28 aprile 2020 concerneva una legittima estrinsecazione del diritto di critica storica mentre, il post del 2 maggio 2020 – consistente in un asciutto memoriale funebre del personaggio storico Benito Mussolini, con pubblicazione di effigie dello stesso, in evidenti abiti borghesi – ed, al riguardo, deve segnalarsi che deve escludersi la illiceità delle esternazioni che siano “state poste in essere esclusivamente come omaggio ai defunti commemorati”. (Cassazione penale sez. I, 20/07/2016, n.28298). Con riferimento specifico, inoltre, alla figura di Benito Mussolini, deve evidenziarsi che il Tribunale di Chieti – con ordinanza del 20 gennaio 2020 (R.G. 1489/2019) – ha già statuito la liceità delle pubblicazioni, sul Vostro Social Network, che a questa si riferiscano, posto che egli “…è stato Capo di governo dello Stato italiano e come tale è stato riconosciuto nella Comunità giuridica internazionale” e pertanto, la pubblicazione dell’effigie del medesimo costituisce legittimo esercizio di manifestazione del pensiero e di rievocazione e critica storica”.

Per questo, sostiene il legale, “la sospensione per giorni trenta del Sorbello dalla facoltà di pubblicare e commentare tramite i propri account costituisce una evidente e illegittima compressione dei propri diritti costituzionalmente garantiti, con la presente si invita, entro giorni cinque dal ricevimento, a ripristinare l’Avv. Sorbello nella piena fruibilità dei menzionati account nonché a risarcire tutti i danni da questi subiti e subendi in conseguenza della condotta illegittima sopra menzionata con avviso che, decorso inutilmente il predetto termine, verrà adita senza indugio l’Autorità Giudiziaria”, conclude la diffida.

 

Subscribe
Notify of
guest

9 Commenti
meno recente
più recente più votato
Inline Feedbacks
View all comments
Roberto Micari
Roberto Micari
14 Maggio 2020 6:37

FB é al servizio del regime al dinla di sorbello e della solita fuffa sul Duce..siamo a migliaia eliminati solo per aver postato un articolo di giornale o (dimostrabile) una foto con consegna di pacchi alimentari ma con la “sigla” sbagliata… attenzione oggi a noi domani a voi…..limitazione della manifestazione del pensiero inaccettabile

Felice
Felice
14 Maggio 2020 9:39

E’ davvero singolare che un fascista si lamenti di “limitazione della libertà di espressione” . Forse sarebbe utile studiare la storia.
Studiare la storia.
Studiare la storia.

Andrea
Andrea
14 Maggio 2020 10:00

Immagino Mark Zuckerberg che non dorme la notte per la causa minacciata da questo soggetto

Antonino
Antonino
14 Maggio 2020 10:20

Immagino che Facebook si stia spaventano assai della diffida di questo tal Sorbello……

sergio
sergio
14 Maggio 2020 10:25

Messina versione bar sport: ieri l’esternazione del leghista messinese Pagano su “Silvia Romano terrorista”, l’altro ieri il vfc al governo del sindaco in diretta streaming, ora la controstoria del consigliere Sorbello. È questa la destra messinese?

Alessandro Grussu
Alessandro Grussu
14 Maggio 2020 12:31

Ci vuole proprio un bel coraggio per chiamare “concorrere, democraticamente, al dibattito politico” l’apologia del fascismo e l’oltraggio alla memoria di un padre della patria. In un paese civile un simile personaggio si sarebbe già dimesso da un pezzo.

STEMAN
STEMAN
14 Maggio 2020 23:08

solo un decerebrato fascistello non si rende conto che facebook non accetta l’apologia del fascismo, e lui continua imperterrito come un ossimoro, altro che “giovinezza” facciamo invece “bella ciaoooo” e spero che la pagina scompaia definitivamente tornando alla casa dei topi.

Nino Principato
Nino Principato
15 Maggio 2020 14:44

Quindi, secondo Sorbello e il suo avvocato chiunque può scrivere che Pertini è un criminale, che il Papa è pedofilo e via di questo passo, tanto, il diretto di espressione è sancito dalla Costituzione! Andiamo proprio male

trackback

[…] delle policy del social network. Il suo profilo è stato nuovamente sospeso per una settimana, per la quarta volta, dopo i tre giorni, poi sette, quindi trenta tra aprile e maggio. , ma dopo qualche ora è stato […]