MESSINA. “Come volevasi dimostrare, la nostra richiesta di avere la possibilità di votare per costituirci in Comune a sé è legittima sotto tutti i punti di vista. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha infatti respinto il ricorso straordinario del sindaco Cateno De Luca con la quale il primo cittadino, pochi giorni prima della consultazione, aveva bloccato il Referendum previsto per il 16 dicembre 2018”. Così, in una nota, scrivono trionfanti i componenti del comitato promotore Montemare Comune, riportando quanto espresso dal Cga: “Il ricorso è infondato e va quindi respinto”.

“Abbiamo impiegato tempo per redigere un progetto a norma di legge, seguendo le indicazioni della legge regionale n 30 del 2000 (e successive modifiche) che disciplina la materia riguardante i referendum per la costituzione di nuovi comuni – spiega il Comitato – Eravamo certi di aver fatto tutto bene e nel modo corretto. La sentenza del Cga, successiva allo già espresso parere degli uffici della Regione Siciliana, non fa che mettere la parola fine ad un limbo che perdurava ormai da troppo tempo”.

“Montemare, quindi, è possibile e legittimo, così come il meccanismo del doppio quorum, che non va contro il principio di uguaglianza dell’articolo 3 della Costituzione, a differenza di quanto supposto dal sindaco due anni fa, che addirittura lo supporta – evidenzia ancora il gruppo di cittadini – Il Cga ha infatti ribadito quanto da noi già precedentemente dichiarato, e cioè che ‘il doppio quorum raggiunge un equilibrio degli interessi perfetto, valorizzando al massimo proprio il principio di eguaglianza sostanziale imposto dall’art. 3 della Costituzione’. In questo modo siamo tutti ammessi al voto (Messina e i tredici villaggi), ma si conteranno i voti separatamente e l’astinenza dal voto dei cittadini del centro non pregiudicherà la votazione”.

“Gli effetti della votazione, come evidenziato sempre dal Cga, ricadranno principalmente su di noi. E questo non fa che rafforzare l’idea di un doppio quorum. Questa è la decisione che ha preso il Consiglio di giustizia amministrativa, che evidentemente la pensa come il Comitato e come il legislatore della legge regionale 30 del 2000 (che come si evince dalla data, non è stata approvata ieri, e nemmeno due anni fa)”, asseriscono.

“L’altro ‘vizio di legittimità’ avanzato dal sindaco nel ricorso, a nostro avviso ancora più paradossale, riguardava un principio di ragionevolezza discendente dall’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non ha previsto un termine massimo di validità della ricognizione degli elementi necessari ai fini istruttori per le valutazioni di competenza dell’Assessorato regionale – riporta il Comitato – Anche qui il Cga ha negato la fondatezza del presupposto, sottolineando che ‘il Comune di Messina non dà alcuna indicazione su cosa debba intendersi per tempo congruo dalla proposta per l’indizione del referendum da parte della Regione, appellandosi ad un vago principio di ragionevolezza, contenuto nell’art. 3 della Costituzione, senza specificare come esso si riverberi sul caso in esame, dal momento che si limita a rilevare genericamente la durata del procedimento senza indicare, in concreto, come essa alteri i risultati della consultazione, salvo ad indicare ipotetiche conseguenze che potrebbero derivare dal tempo trascorso’ ”.

“Ma non è tutto, perché il Cga ha anche evidenziato come ‘una buona parte della durata dell’istruttoria è ascrivibile al ritardo con cui l’amministrazione ha riscontrato le richieste documentali dell’Assessorato regionale’ – riporta il Comitato – Come ha fatto notare il Consiglio, inoltre, fare ricorso per vizi di legittimità su una legge regionale al presidente della Regione Siciliana è paradossale: ‘Sarebbe paradossale che il Presidente della Regione, da una parte, possa sollevare questione di legittimità costituzionale di una norma della Regione (che in tal caso ben potrebbe/dovrebbe essere oggetto di modifica da parte della A.R.S.) e che lo stesso Presidente della Regione, dall’altra parte, debba costituirsi in difesa della stessa norma (di cui ha ritenuto fondata l’eccezione di incostituzionalità) nel giudizio innanzi alla Corte Costituzionale’ ”.

“Adesso il referendum è stato sospeso a causa della pandemia, nonostante inizialmente era stata indicata la data del 13 dicembre. Rispettiamo la decisione presa dalle istituzioni, vista la causa di forza maggiore, ma non possiamo non esultare per questo grande trionfo che ripaga i sacrifici di questi anni e il tempo impiegato per seguire correttamente l’iter procedurale ed essere inattaccabili”, conclude il comitato promotore Montemare Comune, riportando per intero il paragrafo del Cga dal quale si evince il rispetto integrale della normativa: “In tutte le nove pagine di ricorso non viene indicata una sola illegittimità o irregolarità dell’iter, ma si contesta l’aderenza al dettato costituzionale della norma (rispettata dal Comitato) che tale iter prevede. Pertanto, quindi, il ricorso non solo non contesta la legittimità del decreto ma di fatto la presuppone, tanto che per ottenerne l’annullamento, non trovando altre ragioni valide nella perfezione giuridica del decreto, si ricorre ad una richiesta di illegittimità costituzionale di norme vigenti che quindi lo stesso decreto presuppone essere state correttamente applicate”.

Subscribe
Notify of
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments