MESSINA. Meno di ventiquattr’ore per eleggere i rappresentanti nel Parlamento regionale siciliano (all’Ars) e quelli nel Parlamento nazionale, Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Cosa bisogna fare all’interno della cabina elettorale per esprimere le proprie preferenze e andare a comporre così le due camere formate rispettivamente da 400 deputati e 200 senatori (e non sbagliare)? Per le elezioni politiche si tratta di modalità differenti rispetto a quelle che si usano per le regionali (qui il link con la spiegazione), e bisogna votare su due schede.

Al momento dell’arrivo nel seggio il cittadino che decide di andare a votare riceve due schede elettorali: una di colore rosa per l’elezione della Camera dei deputati e una di colore giallo per l’elezione del Senato della Repubblica. I modelli di entrambe, però, sono identici. Quattro le ipotesi di voto. Nella prima l’elettore può tracciare un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.

Nella seconda ipotesi, il voto può essere espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista, e questo varrebbe anche per il candidato uninominale collegato. Viceversa è uguale. Se il voto viene espresso tracciando un segno sul nome di un candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, invece, questo viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio. Questo è il caso della terza ipotesi. E infine, si può anche tracciare un segno sul contrassegno e uno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista di appartenenza: il voto sarebbe considerato valido sia per la lista e sia per il candidato uninominale.

Quando il voto viene considerato nullo? Non è previsto voto disgiunto, quindi se l’elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista non collegata al candidato scelto, il voto non viene conteggiato.

A chi andranno i seggi, e come vengono conteggiati? In Italia vige il sistema elettorale “misto”, che prevede una componente maggioritaria uninominale ed una proporzionale plurinominale. Nel dettaglio, l’assegnazione di 147 seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 4 collegi in Trentino-Alto Adige) e di 74 seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L’assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale, 245 per la Camera e 122 per il Senato, avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento (10% per le coalizioni, al 5% per le liste singole e al 3% per le liste collegate).

Per quanto riguarda i collegi plurinominali, non è previsto il voto di preferenza: per ciascuna lista si determina il numero degli eletti che gli spettano e questi salgono seguendo l’ordine fissato al momento della presentazione della lista.

E per le regionali? Il sistema elettorale prevede un solo turno con metodo misto, senza ballottaggio. La scheda è unica, di colore verde, ma l’elettore dispone di due voti: uno per la scelta della lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione, e uno per la scelta della lista provinciale e in questo caso si può esprimere la preferenza per uno dei candidati alla carica di deputato regionale. Nel caso in cui non venga espresso alcun voto per una delle liste regionali, il voto validamente espresso per una lista provinciale si estende automaticamente anche alla lista regionale collegata (“effetto trascinamento”, in gergo).

È prevista la possibilità di esprimere il voto disgiunto. L’elettore può votare una lista regionale e una lista provinciale non collegate fra loro. Quindi è possibile, tecnicamente, esprimere una preferenza per un deputato all’Ars e una preferenza per un candidato alla Presidenza della Regione appartenente a uno schieramento politico differente.

Come vengono ripartiti i seggi? Per l’elezione dei 70 deputati dell’Assemblea regionale siciliana (Ars) viene adottata la seguente ripartizione: 62 seggi sono attribuiti con il sistema proporzionale puro e soglia di sbarramento al 5 per cento a livello regionale (16 a Palermo, 13 a Catania, 8 a Messina, 6 ad Agrigento, 5 a Siracusa e a Trapani, 4 a Ragusa, 3 a Caltanissetta e 2 a Enna); 1 seggio spetta al candidato alla Presidenza della Regione eletto; 6 seggi vengono assegnati all’interno della lista regionale del candidato presidente (cosiddetto listino). Si tratta, in sostanza, di una lista bloccata che funziona da premio di maggioranza e consente alla coalizione collegata al Presidente della Regione eletto di ottenere al massimo 42 seggi all’Ars. I seggi a tal fine non utilizzati sono distribuiti, con criterio proporzionale, alle liste di minoranza che abbiano superato lo sbarramento; 1 seggio spetta al candidato governatore arrivato secondo nelle preferenze. È proclamato Presidente della Regione il capolista della lista regionale che ottiene il maggior numero di voti validi.

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