MESSINA. “Ai procedimenti per la chiamata, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata”. E’ il caso di specie che il Tar di Catania ritiene di aver riscontrato, citando la legge 240/2010, che ha portato all’annullamento del concorso bandito dall’Università di Messina per ricercatore nel campo della Malattie odontostomatologiche vinto da Roberto Lo Giudice, figlio di Giuseppe Lo Giudice, docente di Unime. A proporre ricorso è stato il secondo classificato nella chiamata, Luca Fiorillo.
Il tribunale amministrativo ricostruisce così la vicenda: “Il dott. Roberto Lo Giudice è figlio del prof. Giuseppe Lo Giudice, che, sia alla data di pubblicazione del bando che alla data attuale, svolge importanti incarichi – di docenza e dirigenziali – all’interno del Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali (BIOMORF) dell’Università degli Studi di Messina (docente per l’a.a. 2024/2025 degli insegnamenti di Chirurgia orale, Ortognatodonzia, Odontoiatria e protesi dentaria, sia nell’ambito della Scuola di Specializzazione, sia nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale; fa parte del medesimo gruppo scientifico Gruppo 06/MEDS-16 – MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE, in cui si è inserito il controinteressato (Roberto Lo Giudice, ndr) quale vincitore della procedura; dal 2021 fino al 2024 è stato Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria”.
“Sebbene il prof. Lo Giudice abbia fatto richiesta di disafferenza dal Dipartimento BIOMORF nel marzo 2023 e ricopra, oggi, la posizione di professore associato presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale – spiega la sentenza – la disafferenza al Dipartimento BIOMORF è stata solo “formale”, non reale, avendo lo stesso mantenuto, sia alla data del bando che a tutt’oggi, importanti incarichi didattici e dirigenziali nel Dipartimento BIOMORF. Per il deducente deve ritenersi operante nei confronti del dott. Roberto Lo Giudice il divieto di partecipare alla procedura de qua, sussistendo una parentela (addirittura) di primo grado con un professore del Dipartimento, posto che affinché non operi il suddetto divieto, il trasferimento presso altro Dipartimento deve essere reale e non meramente strumentale”.
Secondo il Tar, poi, “Irrilevante è, inoltre, la circostanza che il parente o affine non abbia assunto decisioni (o non abbia partecipato a deliberazioni all’interno di organi collegiali) relative alla selezione, in quanto ciò che rileva nell’ottica dell’incompatibilità prevista dalla sopra richiamata disposizione è “l’astratta possibilità di condizionamento della procedura (idonea a sorreggere la valutazione presuntiva effettuata, in via assoluta, dalla legge), la quale può derivare anche dall’esistenza di mere occasioni di collaborazione ravvicinata tra i membri del dipartimento (o delle relative “strutture”) ed i membri delle commissioni deputate alla valutazione tecnica dei candidati nell’ambito delle procedure di selezione”.
Il Tar non cita solo la legge 240/2010, ma anche “l’art. 9, comma 3, del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Università degli Studi di Messina (emanato con D.R. n. 1948 del 22 giugno 2023), che dice grossomodo ciò che dice la legge: si legge infatti nella sentenza, che cita l’articolo,“Non possono partecipare alle procedure di cui al presente regolamento coloro che abbiano un grado di parentela, o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo”.
Infine, spiega la sentenza, anche la selezione è viziata da illegittimità: “Per il deducente, gli esiti della procedura de qua sono gravemente viziati, anche in quanto i punteggi assegnati dalla commissione esaminatrice, per molti dei titoli e per le pubblicazioni, sono illogici, irrazionali e privi di giustificazione, risolvendosi in valutazioni inattendibili; l’esponente lamenta inoltre di aver subito un’ingiustificata disparità di trattamento, anche nella valutazione della propria esperienza accademica”. Per questa circostanza, Luca Fiorillo ha chiesto risarcimento, sia in termini di danno emergente che di “lucro cessante”, negato però dai giudici amministrativi.
E adesso? Tutto da rifare. “Stante l’accoglimento delle proposte domande di annullamento deve essere dichiarata la nullità del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato fra l’Università degli Studi di Messina ed il dott. Roberto Lo Giudice. Per effetto della presente decisione di accoglimento del proposto ricorso, nei sensi e nei limiti anzidetti, l’Ateneo resistente è chiamato a riavviare il procedimento di selezione in questione a partire dal segmento viziato”, concludono i giudici.


