MESSINA. E’ previsto per questa mattina, condizione del meteo marino permettendo, l’arrivo di 182 migranti, tra i quali 13 minori (e una bambina di meno di dieci giorni) a Messina. Una notizia che, ancora fresca, ha scatenato reazioni non esattamente lusinghiere. Che si basano su presupposti piuttosto errati.

Cosa succederà ai migranti, una volta scesi dalla nave? Una volta sbarcati (al molo Norimberga non più molo Marconi), i migranti vengono condotti all’interno dell’Hotspot Gasparro (attualmente gestito dalla Cooperativa Badia Grande di Trapani) per le procedure di identificazione.

Dopo la procedura di identificazione effettuata dal personale della polizia scientifica, necessaria perchè giungono tutti privi di documenti, i migranti, che teoricamente dovrebbero rimanere dentro l’hotspot non oltre le 72 ore, vengono trasferiti in strutture di prima accoglienza collettiva, che nella gran parte dei casi sono ormai costituiti dai Centri di Accoglienza Straorinaria (Cas, di gestione prefettizia). A tal proposito occorre però fare una precisazione rispetto alle nazionalità: se ad esempio tra i migranti sbarcati ci sono tunisini o marocchini (paese con cui l’italia ha sottoscritto accordi per il rimpatrio), viene loro consegnato il foglio di via, con cui gli viene intimato di abbandonare il territorio entro i 7 giorni  (cosa che non avviene pressochè mai), oppure vengono organizzati dei voli per il rimpatrio.

Tornando invece al discorso trasferimenti, nel caso in cui con l’Europa ci sia un accordo di spartizione, è possibile che i migranti destinati ad altri paesi europei attendano la loro ricollocazione all’interno dell’hotspot. Diversamente devono rimanere tutti in Italia perchè il tanto discusso regolamento di Dublino (sottoscritto per l’Italia dal governo di Silvio Berlusconi insieme alla Lega) prevede, appunto, che il primo paese europeo in cui uno straniero entri in modo irregolare, è il paese in cui lo straniero stesso deve avviare l’iter per il rilascio di un eventuale permesso di soggiorno.
Questo sarà superato in futuro dall’accordo raggiunto ieri a Malta: Italia e Malta rimarranno per questioni geografiche i porti di primo approdo, ma una quota degli sbarcati (al momento solo quelli che arrivano sulle navi Ong dopo salvataggi al largo) può essere ricollocata negli stati che aderiranno al patto, e avvieranno lì l’iter documentale (al momento lo fanno tutti in Italia) sia per le istanze di asilo, che per le eventuali procedure di rimpatrio.
E se i 187 della Ocean ViKing dovessero rimanere tutti in Italia? A quel punto, terminata l’identificazione, si procede alla fase di trasferimento nei vari CAS seconda la disponibilità di posti sul territorio (a Messina attualmente all’interno dei circuito dei CAS sono disponibili, in totale, 494 posti, molti di questi occupati). Una volta inseriti in questi centri di prima accoglienza, per i migranti inizia l’iter per la richiesta di protezione internazionale (che chiaramente deve essere effettuata con l’ausilio dell’operatore legale del centro). Tutto questo poi si traduce in mesi di attesa.
La richiesta di protezione internazionale viene formalizzata presso l’ufficio immigrazione con la compilazione del modello C3. A distanza di un paio di mesi (due, tre, quattro mesi) dalla compilazione di tale modello, il richiedente viene convocato presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, competente per territorio. Messina non è sede di  Commissione, per cui le audizioni vengono svolto o presso la Commissione di Palermo (la maggior parte delle volte) o presso la Commissione di Catania. In sede di audizione ciascun migrante racconta la sua storia, e spiega i motivi che lo hanno spinto a lasciare il paese di origine (il tutto chiaramente con ausilio di mediatore culturale). A distanza di due/tre mesi dall’audizione, al richiedente viene comunicata la decisione della Commissione.
A questo punto arriva una bizzarra previsione del decreto Sicurezza (quello dell’ottobre 2018 convertito in legge a dicembre 2018). La legge in questione ha infatti abolito la protezione umanitaria (durata due anni), quella maggiormente riconosciuta ai richidenti dalle Commissioni territoriali, il che ha determinato un aumento esponenziale dei ricorsi e un intasamento dei Tribunali. A ciò si aggiunge il fatto che, già con la legge Minniti-Orlando (ministri dell’Interno e della Giustizia del governo di Paolo Gentiloni), il secondo grado di giudizio, in corte d’appello, è stato cassato, di conseguenza, se va male il ricorso in primo grado, l’ultima speranza che resta al migrante  è il ricorso in Cassazione (quasi sempre senza successo).
I richiedenti che invece in Commissione ottengono l’asilo politico o la protezione sussidiaria, dai CAS vengono trasferiti all’interno di strutture afferenti al circuito ex Sprar, che con il decreto sicurezza è diventato Siproimi, acronimo di “Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati”, ed è il secondo è ultimo livello di accoglienza. Anche in questo caso la differenza è sostanziale, perchè mentre prima anche i richiedenti asilo (ovvero non ancora titolari di permesso), potevano accedere allo Sprar (Sistema per richiedenti asilo e rifugiati), adesso invece i richiedenti asilo devono attendere di completare il loro iter necessariamente nei CAS, dove restano accolti anche nel caso in cui siano ricorrenti. Ogni migrante titolare di protezione internazionale può rimanere all’interno dei circuiti un massimo dei sei mesi, prorogabili nel caso in cui ad esempio ci sia un tirocinio in corso o altre condizioni particolari. Terminata l’accoglienza in SIPROIMI i migranti fuoriescono definitivamente dal circuito dell’accoglienza e, in teoria, ma molto teoria, dovrebbero essere già integrati sul territorio, ovvero autonomi.
Molto diversa è la situazione per i minori stranieri non accompagnati: una volta sbarcati, vengono identificati e poi inseriti nei centri di prima accoglienza per minori finanziati con fondi FAMI, oppure all’interno del SIPROIMI. Sotto il profilo legale, nella maggior parte dei casi avviano tutti l’iter per il rilascio del permesso per minore età. Prima del decreto Salvini, invece, anche i minori effettuavano l’iter della richiesta asilo (compilazione modell C3) perchè la Commissione rilasciava facilmente loro la protezione umanitaria.

 

Subscribe
Notify of
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments