MESSINA. Il primo round l’hanno vinto gli amministratori di condominio e alcuni cittadini: il Tar ha accolto la richiesta di sospensiva sulla raccolta differenziata porta a porta, che sarebbe dovuta partire il primo giugno e invece è ancora ferma al palo. Il tribunale amministrativo catanese ha concesso la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza con cui il sindaco Cateno De Luca lanciava il porta a porta in tutta la città, riservandosi di entrare nel merito addirittura tra undici mesi, il 24 giugno 2020.

Il collegio giudicante (Daniele Burzichelli, Giuseppa Leggio e Diego Spampinato), ha accolto la proposta di sospensiva sul ricorso presentato da parte dei cittadini, e degli amministratori di condominio, perchè inciderebbero sulla sfera giuridica degli interessati, “sospendendo” alcune parti dell’ordinanza. Quali?

Benchè tribunale non ritenga che “sussista un pregiudizio grave ed irreparabile quanto all’obbligo di esposizione dei contenitori esclusivamente in aree condominiali precedentemente concordate con il gestore del servizio, precisando che tale obbligo e disposizione non grava in concreto in capo all’amministratore del condominio“, i giudici sottolineano come “la previsione dell’esposizione dei contenitori in aree esclusivamente condominiali può risultare di impossibile attuazione, atteso che ci sono condomini che non dispongono di idonee aree condominiali ove collocare i contenitori“. Tale previsione, inoltre, vale anche per quei condomini che pur disponendo di locali dove ospitare i contenitori, necessitino per esigenze di sicurezza di tenerli chiusi.

Secondo il tribunale, quindi, appare del tutto ragionevole che i contenitori siano ubicati esternamente all’edificio condominiale, “onde consentire agli addetti del servizio di provvedere alla raccolta senza necessità di introdursi nei locali condominiali chiusi e non agevolmente accessibili”.

I giudici del Tar, però danno ragione al Comune su altri punti: “appare assolutamente legittima e ragionevole la previsione secondo cui rifiuti devono essere conferiti correttamente, e in difetto non verranno raccolti dal gestore del servizio, con applicazione sugli stessi di un avviso di non conformità”, si legge nella pronuncia. Ma soprattutto, dà ragione al Comune su tutte le modalità di differenziazione dei rifiuti.

In sostanza, i giudici amministrativi ritengono lesiva solo la parte dell’ordinanza che riguarda la collocazione dei mastelli, precisando però che la contestazione la segnalazione delle violazioni non possono riferirsi all’amministratore di condominio ma devono riferirsi al condominio “nel senso che l’amministrazione è tenuto a precisare che segnalazione contestazione vengono solo materialmente consegnata all’amministratore del condominio perché gli possa rendere edotto i condomini delle loro responsabilità”, non avendone lui alcuna personalmente. La sospensiva riguarda quindi solo quelle parti dell’ordinanza

 

Subscribe
Notify of
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments