ROMA.  A pochi giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass per i lavoratori del settore pubblico e privato, arrivano le delucidazioni del Governo, che in una FAQ ha risposto ai principali dubbi dei cittadini riguardo l’utilizzo della certificazione, cosa fare nei casi in cui non si può ricevere il vaccino e chi contattare se non si è ricevuto il QR code dopo l’inoculazione.

I controlli sul posto di lavoro
Per i controlli sul posto di lavoro gli ultimi Dpcm ribadiscono che in base al decreto del 21 settembre spettano al datore di lavoro, che può controllare le certificazioni all’ingresso o durante la giornata.
La raccomandazione del Governo è quella di effettuare i controlli all’ingresso a inizio turno, evitando però assembramenti, quindi in alternativa è possibile controllare le certificazioni a campione o a tappetto durante il corso della giornata lavorativa.
Per il controllo il Governo consiglia di utilizzare i software già esistenti per il riconoscimento dei lavoratori (ad esempio le macchinette che leggono i badge) e integrarli con nuove funzionalità che permettono di controllare anche il Green Pass.

Per alcuni uffici della Pubblica Amministrazione verrà avviata anche un’integrazione tra la piattaforma NoiPA e la piattaforma nazionale DGC per la verifica del Green Pass. Mentre per le amministrazioni con più di 50 dipendenti verrà attivato un servizio sul sito dell’INPS, che permetterà la verifica della certificazione in base al codice fiscale.

In mancanza di sistemi automatici, per evitare assembramenti e code ai punti di ingresso nelle varie sedi, sarà possibile effettuare controlli a campione attraverso l’applicazione “VerificaC19”. Nel caso della pubblica amministrazione, in assenza di controlli all’entrata, i dirigenti responsabili devono procedere con verifiche a cadenza giornaliera, con una misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio.

I controlli a campione devono essere effettuati assicurando un criterio di rotazione su tutto il personale e principalmente la mattina.

Chi arriva in azienda da società di somministrazione riceve un doppio controllo, dalla società di partenza e da quella in cui va a prestare servizio.

Gli esenti dal controllo
L’unica tipologia di personale esente dal controllo del Green Pass è quella che possiede una certificazione medica che attesti la mancanza di idoneità alla somministrazione del vaccino. In questo caso il governo specifica che i soggetti non potranno essere sottoposti ai controlli e: “dovranno esibire un certificato contenente l’apposito ‘QR code’ in corso di predisposizione”.

Chi è in attesa del Green Pass
Tutti i soggetti che sono in attesa di ricevere la certificazione potranno presentare come prova: “i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi” o in alternativa dai medici di base.

Le sanzioni per lavoratori e datore
Il lavoratore che non possiede il Green Pass o una certificazione che ne attesti il diritto o l’esenzione “è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass”.
Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore può sospendere il lavoratore per un periodo che non superi i dieci giorni. La sospensione può essere rinnovata una sola volta.
Secondo quanto riportato dal Governo: “Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.”

“Oltre lo stipendio- continuano dal governo- non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio”

In questo caso l’assenza non può essere colmata dal lavoro da remoto.

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul Green Pass, invece, è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

La sanificazione degli spazi e le mascherine
L’utilizzo non Green Pass non fa  crollare le misure di sicurezza adottate fino ad ora. Resta quindi in vigore l’obbligo di sanificazione, distanziamento e mascherine all’interno di attività ed uffici pubblici e privati.

Taxi e mezzi
Secondo quanto riportato dal Governo: “I clienti non sono tenuti a verificare il Green Pass dei tassisti o dei conducenti di NCC”

Controlli a clienti nel settore dei servizi alla persona
Parrucchieri, estetisti e operatori del settore benessere devono richiedere la certificazione ai dipendenti, ma non possono chiedere l’esibizione del Green Pass ai clienti, né questi sono tenuti a chiederla ai lavoratori.

Lavoratori autonomi che prestano servizi per un’azienda
Tutti i lavoratori autonomi che prestano servizi verso aziende e devono accederne ai locali devono mostrare il Green Pass, al di là del tipo di accordo di lavoro stipulato.


Controllo anticipato
In caso specifici è possibile per il datore di lavoro controllare il possesso della certificazione in anticipo. In particolare questo risulta possibile in casi di specifiche esigenze organizzative, in queste occasioni i lavoratori: “sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del Green Pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.”

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