ROMA. E’ stato  pubblicato qualche minuto fa, dal presidente del consiglio di ministri Giuseppe Conte,il Dpcm recante le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio. Nelle 141 (21 di decreto, e 120 di allegati) pagine, ci sono tutte le novità che porteranno gradualmente alla riapertura pressochè totale delle attività commerciali, fatta salve le misure di distanziamento sociale necessarie ad evitare o minimizzare i rischi di contagio.

Alle Regioni e alle Province autonome è data delega di stabilire date diverse in base alla situazione epidemiologica.

Tra i contenuti del dpcm, c’è l’obbligo di ndossare una mascherina nei luoghi pubblici chiusi e sui mezzi di trasporto,  che hi ha un’infezione respiratoria caratterizzata da una febbre maggiore di 37,5 gradi “deve rimanere presso il proprio domicilio” e contattare il proprio medico curante. Il Dpcm stabilisce inoltre che anziani e malati cronici debbano restare a casa “salvo necessità”, nei bar e ristoranti si può riaprire a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni con le linee guida, i protocolli e le linee guida adottati dalle regioni.

Per cinema e teatri, dal 15 giugno 2020 gli spettacoli con la presenza di pubblico in sale teatrali, sale da concerto e in altri spazi anche all’aperto, nonché le proiezioni cinematografiche sono svolti solo con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di spettatori di seguito indicati: a) 1000 persone per spettacoli all’aperto; b) 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Rimangono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali.

Dal 3 giugno 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per Stati membri dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

 

 

Clicca qui per scaricare il decreto

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