MESSINA. Non è uno dei tre punti sollevati dalla Corte dei conti nelle motivazioni pubblicate ieri per cui i magistrati contabili non hanno apposto la “bollinatura” alla registrazione al Cipess del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina, ma nelle stesse motivazioni, ma la bacchettata più clamorosa la Corte dei conti la riserva all’esame del progetto definitivo in linea tecnica. O, meglio, alla mancanza di esso.
Urge precisazione: i magistrati contabili non possono entrare nel merito di questioni tecniche, perchè non ne hanno competenza ne giurisdizione. Quello che possono fare, però, è verificare il coinvolgimento nella procedura degli enti competenti a valutare correttamente i profili tecnici: e cioè il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, soggetto di esame tecnico all’attenzione del quale il progetto definitivo non è mai passato. Ed è quello che hanno fatto.
Perchè? Praticamente nella delibera di approvazione del progetto definitivo del 2024, la Stretto di Messina si è avvalsa di un parere tecnico del 1997 addirittura precedente al progetto preliminare (approvato nel 2003) e che si riferisce al progetto di massima del 1992: e la Corte ha risposto che, secondo lo stesso parere, il progetto sarebbe dovuto essere valutato, in fase definitivo, di nuovo dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Passaggio che non è stato fatto (Il parere del 1997, però, rimandava direttamente all’esecutivo).
“Rileva il Collegio che la delibera in esame dà atto, nelle premesse, dell’assolvimento della richiesta di parere, facendo, a tal fine rinvio, a quello reso nel 1997”, si legge nella delibera della Corte. Che continua: “In detto parere era stato, tra l’altro, disposto che “il progetto esecutivo del Ponte sarà sottoposto all’esame di questa Assemblea”. Detta prescrizione, contestualizzata e rapportata a un assetto normativo che prevedeva unicamente due livelli di progettazione (quello di massima e quello esecutivo), sembrerebbe rimarcare la necessità di un ulteriore passaggio presso il suddetto organo consultivo che è stato pretermesso in quanto ritenuto non necessario”.
Quello preso in esame dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è comunque un progetto che in pratica non esiste più, e ha pochi punti di contatto col definitivo: nel 1997 il Consiglio valutava per esempio torri alte 376 metri, mentre nel definitivo del 2024 sono alte 399 metri, con tutto ciò che ne consegue in termini di dimensionamento totale dell’opera.
Quindi, di fatto, i calcoli che confermano che il progetto del ponte è corretto li conosce solo la Stretto di Messina, (e la Parsons, project management consultant dell’opera) e non sono stati valutati da nessun altro. Perchè tutto questo? Perchè, secondo la Corte, il ministero dei Trasporti nel disciplinare il procedimento di riavvio dell’opera, avrebbe implicitamente ritenuto non doverosa l’acquisizione di un secondo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici “per dichiarate esigenze di economia procedurale“.
Procedura corretta? Manco per idea, sostiene la Corte dei conti. “Si osserva come l’acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, oltre ad essere coerente con quanto prescritto dal predetto organo consultivo nel 1997, sarebbe stata funzionale a una più adeguata istruttoria sul punto, oltre che a rafforzare i contenuti del parere del Comitato scientifico. Ciò, in particolare, avuto riguardo alla circostanza che alcune soluzioni contenute nel progetto preliminare sono state riconsiderate, sia sul piano progettuale sia su quello ambientale, apportando varianti al progetto preliminare rese necessarie da richieste di enti terzi, da sopravvenute prescrizioni di legge e dal committente”.
Alla fine, il carico di briscola: “Sotto diverso profilo, inoltre, in ragione dei tempi che hanno caratterizzato la gestazione dell’opera, la valutazione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, risalente nel tempo, potrebbe risultare gravemente inficiata sotto l’aspetto della necessaria attualità e concretezza”.






