MESSINA. È entrato in vigore alla mezzanotte di ieri il nuovo decreto della presidenza del consiglio dei ministri che inasprisce le misure per contenere la diffusione del Coronavirus, sancendo la chiusura (di parte) degli esercizi commerciali in tutto il Paese: un provvedimento, di cui si parlava da giorni, annunciato in diretta dal premier Giuseppe Conte, che ha accolto le richieste giunte da più parti politiche. Qualche ora prima, il sindaco Cateno De Luca aveva emanato un’ordinanza “coprifuoco” (che avrebbe avuto validità a partire da domani) di contenuto molto simile. Ma molto più restrittivo.

In cosa differiscono?

Per quanto riguarda gli spostamenti sostanzialmente in nulla: il decreto di Conte recepisce quello di due giorni fa, De Luca nella sua ordinanza lo copia paro paro. In quanto zona “a contenimento rafforzato”, gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione. De Luca ha anche annunciato stringenti posti di blocco e pattugliamenti con la Polizia municipale, iniziati già due giorni fa.

E’ sulla chiusura dei negozi che i due documenti divergono in maniera piuttosto sostanziale.

L’ordinanza di Cateno De Luca, per esempio, dispone la sospensione dell’attività per ogni attività commerciale non alimentare e non siano indispensabili alla salvaguardia della pubblica e privata, “tutti i negozi che non sono indispensabili”. Praticamente dovrebbero chiudere gli ottici, edicole, beni o servizi, acconciatori, estetisti, lavanderie, commercio all’ingrosso di genere non alimentare, i mercati di genere non alimentare. Ordinata la disattivazione di distributori automatici di bevande e cibo.

Non così il decreto della presidenza del consiglio dei ministri, per il quale potranno continuare ad operare una lunga serie di categorie merceologiche che De Luca invece vorrebbe chiudere. Quali?

De Luca ha anche disposto la sospensione delle attività degli studi professionali, tutti, anche quelli medici che non svolgono funzioni d’urgenza, mentre il decreto sul punto non si pronuncia,

Il decreto prevede poi che restino garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Nell’ordinanza di De Luca, invece, a banche e poste sarà chiesto di rimodulare i servizi, sospendendo il ricevimento del pubblico ma garantendo i servizi.

Anche per quanto riguarda gli uffici pubblici emergono difformità: il decreto raccomanda, “fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza”, che le pubbliche amministrazioni assicurino lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente. De Luca, invece, nell’ordinanza prevede la sospensione di tutti gli uffici pubblici di competenza comunale (con ferie forzate), e di tutti quelli ricadenti in ambito urbano, tranne i servizi essenziali.

Una lista quindi piuttosto diversa (e in contrasto) da quella, più restrittiva, stilata invece dal sindaco Cateno De Luca, che giusto qualche ora prima aveva “anticipato” il premier con un’ordinanza che entrerà in vigore, o dovrebbe entrare in vigore, fra meno di 48 ore, anche se per avere contezza di tutte le disposizioni bisognerà attendere la pubblicazione dell’ordinanza.

E quindi? A Messina quale dei due documenti bisognerà seguire?

Proprio De Luca, nel corso della diretta social, aveva tirato in ballo il più volte citato articolo 35 del decreto legislativo 53, secondo il quale “non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”. “Non sto contrastando un provvedimento del governo, lo sto amplificando”, ha spiegato il sindaco, sebbene alcuni punti dell’ordinanza appaiano di fatto in contrasto con quanto previsto dal Governo.

Sul fatto che un decreto della presidenza del consiglio dei ministri sia gerarchicamente superiore a un’ordinanza sindacale non dovrebbero esserci dubbi (anche se De luca ha sostenuto il contrario nella sua diretta facebook di ieri, affermando che “conta più un’ordinanza sindacale del Dpcm”. Qualcuno, però, ha sollevato la questione in punta di diritto, dal momento che, essendo i sindaci le massime autorità locali in materia di sanità (concetto che De luca nella sua diretta ha ribadito parecchie decine di volte), i suoi poteri deriverebbero direttamente  da una legge (la 833 del 1978) nonchè dal testo unico degli enti locali, e da questa (in quanto fonte primaria) trarrebbe forza, mentre il decreto non ha forza di legge (riveste carattere di fonte normativa secondaria soltanto quando è qualificato come regolamento)

 

 

 

 

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Cesare
Cesare
12 Marzo 2020 10:29

Con questo articoli fate più danno che altro, aumentando i dubbi, le critiche e il malcontento generale. Dobbiamo pensare alla salute di noi tutti e a quello che bisogna fare per evitare i rischi.