MESSINA. Ci sono troppe zanzare. Ed è necessario “intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus)”. Così recita l’ordinanza sindacale firmata dal primo cittadino Federico Basile sabato scorso, con la quale impone delle misure da adottare a tutta una serie di soggetti, gestori e responsabili pubblici e privati, fra cui gestori di cantieri, amministratori di condominio, commercianti e agricoltori. L’obiettivo è controllare quelle aree che potrebbero dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale.

Un provvedimento che ha efficacia immediata e che varrà ogni anno fra l’1 aprile e il 31 ottobre, salvo eventuale revoca e “riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto”.

Questo, spiega il sindaco nel documento, per sopperire alla “mancanza di un’adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale”.

Più nello specifico, ecco cosa ordina e a chi l’ordinanza:

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ecc.), di:

  • evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
  • procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell’infestazione;
  • introdurre nei piccoli contenitori d’acqua che non possono essere rimossi filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d’acqua non trattata con larvicida;
  • tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacee, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfascio dell’erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
  • pulire i tombini di raccolta delle acque piovane unitamente all’effettuazione di idoneo trattamento larvicida;
  • svuotare le piscine non in esercizio, le fontane e i laghetti ornamentali o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi, oppure introdurvi pesci larvivori, tipo pesci rossi.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

  • curare la manutenzione dei corsi d’acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
  • mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnanti.

Ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi:

  • assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d’acqua stagnante anche temporanee.

A tutti i conduttori di orti:

  • privilegiare la innaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
  • sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione d’acqua in caso di pioggia;
  • chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d’acqua.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

  • adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
  • assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto, per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai-larvali, da praticare ogni 15 giorni, o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

  • stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi. A tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
  • ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l’aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
  • provvedere alla disinfestazione quindicinale dell’acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
  • svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

Ai responsabili dei cantieri, di:

  • evitare raccolte di acqua in aree di scavo, in bidoni e altri contenitori. Qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura a tenuta, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
  • sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;
  • provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

Cosa succede se non si rispetta l’ordinanza? “Qualora gli Organi di vigilanza riscontrino eventuali inadempienze, ovvero non siano state effettuate gli interventi in maniera conforme a quanto disposto dal presente atto, verrà applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi del D.Lgs. 267/2000 oltre ad obbligare i soggetti interessati ad effettuare l’intervento entro 15 giorni dalla notifica dell’accertamento non escluso l’intervento in danno”, recita il documento.

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