ROMA. Il vaccino contro la covid-19 diventa obbligatorio per medici e personale sanitario, sia pubblico che privato. La prescrizione è stata introdotta dal decreto legge 44 pubblicato tre giorni fa, in cui si dettano le regole da seguire per contrastare il contagio da coronavirus dal 7 al 30 aprile (quello per il quale la Sicilia continuerà ad essere arancione)

“Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza – recita il comma 1 dell’articolo 4 del decreto – gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”. Unica eccezione, normata dal comma 2, è “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”.

E per chi si rifiuta? La sospensione dall’attività: “L’adozione dell’atto di accertamento (di inosservanza dell’obbligo, ndr) da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARSCoV-2″, riferisce il comma 6.

Non solo. “Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 (fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, ndr), non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

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