MESSINA. Tutti contro la liquidazione Atm: da un lato Cgil, Uil e Cub, che hanno de u citato davanti al Giudice del lavoro per comportamento antisindacale dell’azienda nelle procedure liquidatori e, dall’altro MessinaAccomuna, che interviene sui “pericoli” della votazione che il consiglio comunale si appresta ad apporre sul piano di liquidazione.

“Filt Cgil – Uiltrasporti e Cub Messina , hanno presentato questa mattina ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970 iscritto al numero 6208 del 2019 presso Giudice del lavoro del Tribunale di Messina con il patrocinio dell’avvocato Aurora Notarianni – Oggetto della denuncia che parte da un’analisi del piano di liquidazione sono i dubbi e le irregolarità riscontrate nelle procedure relative al transito dei 470 lavoratori dall’Azienda Speciale ATM alla nuova SpA.

Con una dettagliata denuncia che entra nel merito del piano di liquidazione dell’azienda speciale evidenziando le carenze nelle azioni proposte e la mancanza delle dovute informazioni a garanzia e a tutela dei lavoratori Cgil Uil e Cub chiedono che il Giudice Unico del Lavoro di Messina , ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 della Legge 20.5.1970 n. 300, dichiari antisindacale il comportamento posto in essere da ATM in liquidazione ed ATM spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e dal Comune di Messina in persona del Sindaco pro tempore, quale ente controllante, per violazione delle prerogative sindacali ed in particolare dei diritti di informazione preventiva e confronto relativamente alle procedure connesse alla cessazione del servizio di trasporto pubblico locale svolto da ATM in liquidazione ed alle dirette conseguenze.  Chiedono di accertare e dichiarare antisindacale il comportamento posto in essere da ATM in liquidazione e per l’effetto, ordinare alla ATM in liquidazione ed ATM spa, nonchè al Comune di Messina nell’esercizio delle sue competenze di controllo, la rimozione degli effetti del comportamento antisindacale e, conseguentemente, ordinare di revocare immediatamente ogni disposizione assunta in mancanza della preventiva informazione e del confronto sindacale, secondo le modalità ed i tempi  previsti dalla legge a tutela dei diritti dei lavoratori e del loro stato giuridico e patrimoniale .

Un clima di confusione generale che non fa bene ai lavoratori e alla città . Oggi apprendiamo che il sindaco fa circolare un documento per “rassicurare” i consiglieri riottosi, in cui sostiene che l’art. 50 dello statuto ATM è superato e che il Consiglio deve solo limitarsi a “prendere atto” del piano di liquidazione, senza assumersi la responsabilità di approvarlo. Il parere , per come ci è pervenuto , appare farlocco in quanto l’art. 50 è pienamente coerente con la normativa vigente, resta pienamente valido e vincolante, per cui la votazione del Consiglio rappresenta, a tutti gli effetti, una “approvazione” del piano. Diversamente è carta straccia, un atto nullo o inutile”.

MessinaAccomuna, invece, discute da un punto di vista procedurale di quello che comporta il voto d’aula.

“Col voto sulla delibera relativa al piano di liquidazione ATM i Consiglieri Comunali sono chiamati a una importante assunzione di responsabilità. Ma quell’atto è una furbata, incoerente con la norma, irricevibile nella forma, omissivo e rischioso nei contenuti. La sua approvazione sarebbe un errore di cui si potrebbe essere chiamati a rispondere per vari aspetti.

È una furbata incoerente con la norma: propone di deliberare una “presa d’atto” che, in realtà, vale come approvazione; l’art. 50 dello statuto ATM prevede infatti che: “Il Consiglio Comunale con motivata deliberazione, presa con l’intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati, approva, ed occorrendo, modifica il progetto di liquidazione” (cfr. all. 1).

È irricevibile nella forma: è con tutta evidenza un atto contabile su cui il Ragioniere Generale ha chiesto all’azienda un parere del competente organo di revisione. A norma di legge (art. 114, c. 7, TUEL) la funzione revisoria nelle aziende speciali è svolta dal collegio dei revisori aziendali, cui non può sostituirsi il collegio dei revisori del Comune, invece la richiesta del Ragioniere viene respinta dai liquidatori e il parere dei revisori aziendali sostituito con una nota dei revisori del Comune, che peraltro non entra nel merito dei numeri, lasciando “scoperti” i Consiglieri. È opportuno ricordare che l’attuale esperto del Sindaco per le materie finanziarie, da presidente del collegio dei revisori del Comune, rifiutò in base alla legge di rendere parere sui bilanci ATM ai fini della loro discussione in Consiglio Comunale (cfr. all. 2). Il “parere” che accompagna l’atto è dunque nullo per incompetenza dell’organo. Non si capisce poi perché, rispondendo al Ragioniere, i liquidatori si siano arrogati il ruolo di interpreti della norma e della procedura, dichiarando che il Consiglio non può emendare i valori del Piano. Cosa dice di questo “esproprio di funzione” la Segretaria Generale?

Infine l’atto è omissivo e rischioso nei contenuti: contiene una ricostruzione omissiva, fuorviante e potenzialmente calunniosa del contesto normativo e dei fatti amministrativi. Pur riferendosi alla liquidazione di un’azienda speciale, il documento espone norme e sentenze relative a “società di capitali” che alle prime non si applicano; lascia intendere che il Comune avrebbe dovuto accantonare in bilancio l’intera perdita di esercizio di ATM, quando secondo la Corte dei Conti non è così.

Anche la ricostruzione dei fatti e degli atti è omissiva e falsa: il piano afferma che la Giunta avrebbe unilateralmente revocato una delibera consiliare valida e da attuare, adottando un emendamento in abuso del suo potere e senza alcun input da parte del Consiglio. La ricostruzione è falsa perché: a) non tiene conto che la sentenza della Corte Costituzionale del 20 giugno 2012 aveva implicitamente reso nulla la delibera del Consiglio; b) attribuisce falsamente alla Giunta un emendamento che, invece, è stato votato dal Consiglio; c) con quell’emendamento il Consiglio esprimeva la volontà di revocare la liquidazione aziendale e dava indirizzo all’amministrazione di predisporre delibera di revoca; d) infatti la delibera della Giunta non è una “Revoca”, ma una “Proposta di revoca” indirizzata al Consiglio.

In conclusione, l’atto proposto all’approvazione del Consiglio è incompleto, omissivo, irricevibile e inapprovabile.

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