MESSINA. L’ufficio legale della presidenza della Regione Siciliana dichiara infondato il ricorso straordinario presentato dal Comune di Messina al Governatore, dove veniva chiesto l’annullamento del decreto assessoriale che autorizzava il referendum che avrebbe consentito, in caso di risultato favorevole, la secessione di undici villaggi della zona Nord di Messina a favore della costituzione di un nuovo comune: Montemare.

Si è dell’avviso che il ricorso appaia infondato e vada, quindi, respinto“. Così conclude la nota del 4 novembre 2019 trasmessa dall’ufficio della regione e indirizzata al Consiglio di Giustizia Amministrativa (Cga), l’ultimo organo che verrà consultato per chiudere la questione e che potrà esprimersi a favore del referendum oppure accettare definitivamente il ricorso.

Il motivo per cui Cateno De Luca, in qualità di sindaco del Comune di Messina, si era opposto era per una “rilevante e non manifestatamente infondata questione di legittimità costituzionale”, in quanto la legge regionale prevede per questo tipo di referendum un quorum separato fra i cittadini del territorio che chiedono la secessione e gli abitanti del restante comune. De Luca ha cercato di avvalersi dell’articolo 3 della Costituzione italiana, che contiene il principio dell’uguaglianza giuridica dei cittadini, ma stando alla nota trasmessa dall’ufficio regionale, la salvaguardia del principio “talvolta richiede una disciplina differenziata a tutela di alcune specifiche categorie di individui, a condizione che non si tratti di discriminazioni irrazionali o irragionevoli”.

L’articolo 8 della legge regionale 23/200, che regola le modalità di votazione della consultazione referendaria, infatti, “prevedendo nei casi d’istruzione di nuovi comuni la partecipazione alla consultazione referendaria dell’intera popolazione residente ed allo stesso tempo un doppio quorum ai fini della sua validità, sembra aver voluto garantire la possibilità a tutti gli abitanti di esprimere la propria opinione, tenendo conto del pericolo reale che la popolazione non direttamente coinvolta nel mutamento territoriale di disinteressi al voto, vanificando la consultazione e mettendo a repentaglio gli interessi di coloro che sono direttamente toccati dal suo esito”, si legge sempre nella nota.

Altro motivo per cui il Comune di Messina si era opposto, è l’illegittimità costituzionale anche dell’articolo 8, sempre della legge regionale 23/2000, per la “violazione del principio di ragionevolezza discendente dall’articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un termine massimo di validità della ricognizione degli elementi necessari ai fini istruttori per le valutazioni di competenza dell’assessorato regionale ai fini dell’emanazione del provvedimento di autorizzazione alla consultazione referendaria. Conseguente illegittimità dell’articolo 2 e seguenti del ‘Regolamento della consultazione referendaria’ prevista dall’articolo 8 della legge regionale 30/2000, nonché, progressivamente, del decreto autorizzativo impugnato“.

Per questo secondo punto, scrive l’ufficio legale della regione, le motivazioni appaiono generiche, in quanto l’articolo “non prevede un termine per l’esercizio del potere autorizzativo della Regione o, almeno, dell’obbligo di aggiornamento dei dati da scrutinare. Il Comune di Messina non dà alcuna indicazione su cosa debba intendersi per tempo congruo dalla proposta per l’indicazione del referendum da parte della Regione, appellandosi ad un vago principio di ragionevolezza, contenuto nell’articolo 3 della Costituzione, senza specificare come esso si riverberi sul caso in esame, in concreto, come essa alteri i risultati della consultazione, salvo indicare ipotetiche conseguenze che potrebbero derivare dal tempo trascorso“.

“Non ancora, dunque, un giudizio definitivo emesso sulla vicenda, ma certamente un parere netto e ben argomentato esitato dall’Ufficio che ha la maggiore competenza in materia all’interno dell’Amministrazione regionale – scrivono in un comunicato stampa i membri del comitato promotore “Montemare comune” – Un parere che di fatto dà ragione al comitato ed a tutti gli sforzi finora sostenuti, sia sul territorio che in sede giudiziaria, del quale il Cga dovrà tenere conto e che certamente farà proprio nel giudizio definitivo sul ricorso“.

“Il progetto Montemare per la creazione del nuovo comune è ad oggi, come del resto è sempre stato, valido e sostenibile in tutti i suoi aspetti; la stessa Regione Siciliana ha stabilito questo con ben due istruttorie concluse positivamente sulla questione, concedendo infine il referendum che si sarebbe dovuto svolgere lo scorso 16 dicembre. Solo un tardivo ed inopportuno intervento di chiara matrice politica ha creato l’attuale forzata sospensione del referendum, già fissato, a meno di venti giorni dal voto, ma è solo una temporanea sospensione dei termini: il referendum si farà“, concludono.

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